Revoca unilaterale dell’inquadramento superiore e superminimo: illegittima senza motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23028 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro che, all’esito della procedura disciplinata dalla contrattazione collettiva, abbia riconosciuto in via definitiva al lavoratore le mansioni superiori non può revocare unilateralmente tale provvedimento, ma deve impugnare davanti al giudice ordinario l’originario riconoscimento per vizi del compiuto accertamento, verificando nel contraddittorio la correttezza della prima valutazione. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico seguito, per essere la motivazione totalmente mancante, meramente apparente o afflitta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, la motivazione resta violata quando risulti del tutto inidonea a esplicitare le ragioni della decisione, integrando una nullità processuale deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società di servizi, era stato inquadrato nell’Area Quadri con provvedimento del 4.2.2013, a conclusione della procedura prevista dall’art. 53 del CCNL Unico Gas-Acqua, con attribuzione di un superminimo di importo mensile. Dopo l’inquadramento, il nuovo Consiglio di amministrazione aveva sospeso i provvedimenti di avanzamento di carriera già adottati e, in via definitiva, aveva revocato il riconoscimento delle mansioni superiori.
Il Tribunale di Avellino aveva rigettato le domande del lavoratore. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, aveva condannato la società a reintegrare il dipendente nelle funzioni di Quadro dall’1.8.2013, con le differenze retributive, superminimo compreso. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo agli artt. 19 e 53 del CCNL di settore e all’art. 2103 cod. civ. La doglianza non è fondata. La Corte territoriale ha correttamente circoscritto l’oggetto della causa non allo svolgimento in concreto delle mansioni superiori, bensì agli effetti del riconoscimento stragiudiziale del superiore inquadramento. L’art. 19 del CCNL prevede che il lavoratore il quale svolga mansioni superiori per un determinato periodo debba essere inquadrato definitivamente; l’art. 53 consente di chiedere in via stragiudiziale il riconoscimento prima di adire il giudice.
La procedura è stata seguita: con verbale del 28.1.2013 era stato comunicato l’impegno alle definitive determinazioni e il 4.2.2013 era stata riconosciuta la progressione nell’area Quadri. Solo successivamente, nel luglio e nell’agosto 2013, il riconoscimento era stato sospeso e revocato in autotutela.
Il Collegio ritiene condivisibile l’analisi dei giudici di merito, che hanno incentrato la decisione sulla legittimità dei provvedimenti di sospensione. Tali provvedimenti erano illegittimi sia perché non potevano neutralizzare gli effetti di un precedente provvedimento espressamente qualificato come definitivo, sia perché le ragioni delle sospensioni non erano state comunicate ai lavoratori coinvolti.
Il principio è netto: a fronte di un riconoscimento definitivo del diritto alle mansioni superiori, il datore non poteva procedere alla revoca unilaterale senza motivazione, ma avrebbe dovuto impugnare davanti al giudice i provvedimenti del pregresso riconoscimento per vizi dell’accertamento, verificando nel contraddittorio la correttezza della prima valutazione.
È invece fondato il secondo motivo, scrutinato insieme al quinto. In tema di contenuto della sentenza, la Corte richiama un proprio orientamento secondo cui il vizio di motivazione sussiste quando manchi l’indicazione del criterio logico seguito, non vi sia esplicitazione sul quadro probatorio né disamina logico-giuridica del percorso argomentativo (Cass. n. 3819/2020). Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza, ma l’obbligo di motivazione resta violato quando essa sia totalmente mancante o meramente apparente, con conseguente nullità deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).
Sul superminimo la sentenza impugnata è affetta da tali vizi: da un lato afferma il diritto del lavoratore in base al principio di irriducibilità della retribuzione, dall’altro considera legittimi gli accordi aziendali in peius, concludendo per la condanna al pagamento ma non per il futuro, senza ulteriori indicazioni. Non vengono scrutinati l’accordo aziendale del 4.12.2006, la delibera del C.d.A. e la disposizione del Direttore generale del 2013, le comunicazioni di disdetta e le successive intese, né la situazione economica aziendale.
Per queste ragioni la Corte accoglie il secondo e il quinto motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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