Impresa familiare: prova degli utili e incrementi a carico del collaboratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32687 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impresa familiare, il familiare che agisca per la liquidazione della propria partecipazione deve provare l’esistenza di utili non ripartiti e degli incrementi dell’azienda, nonché offrire gli elementi idonei alla loro quantificazione. Il diritto del collaboratore agli utili sussiste nei limiti in cui questi non siano stati ripartiti, reimpiegati — con trasferimento della partecipazione sui beni acquistati e sugli incrementi — o consumati per il mantenimento della famiglia. La censura che investe la sufficienza della motivazione o l’apprezzamento delle prove, ove non integri il minimo costituzionale, si risolve in un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto il fratello, titolare di un’impresa agricola florovivaistica, chiedendo la condanna al pagamento di una somma rilevante a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa familiare o, in via alternativa, a titolo di rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale di Fermo respinse la domanda: pur risultando provata l’attività prestata nella impresa di famiglia, non erano dimostrati gli utili né gli incrementi, né erano stati offerti elementi per la loro quantificazione.
La Corte d’Appello di Ancona, espletata CTU contabile, confermò la decisione, rigettando tanto l’appello principale sulle poste patrimoniali quanto quello incidentale sull’accertamento dell’impresa familiare. La questione giunge in Cassazione con ricorso principale e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la doglianza di nullità della sentenza per asserita violazione degli artt. 111 Cost., 115, 132, comma 2, n. 4, 194 e 196 c.p.c., con cui la ricorrente imputava ai giudici di merito di essersi discostati in modo apodittico dalle risultanze della CTU. Il motivo è dichiarato inammissibile: le Sezioni Unite n. 8053/2014 hanno circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica del rispetto dell’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Nel caso concreto, dietro la denuncia dell’art. 132 c.p.c., la parte mirava a criticare non l’esistenza ma la sufficienza della motivazione, attraverso il confronto con le risultanze processuali. Tale approdo è inammissibile, perché richiede una rivalutazione in fatto dei dati valutati dal giudice di merito: un mero dissenso motivazionale che non incide sulla legittimità della sentenza (cfr. Cass. n. 25281/2023, n. 23783/2025).
Il secondo motivo — violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione dell’incremento patrimoniale — è dichiarato non fondato. L’accertamento della sussistenza di una contestazione o non contestazione rientra nell’interpretazione dell’atto di parte ed è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019). Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile la doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività riservata al merito e insindacabile in legittimità (S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020).
Il terzo motivo — violazione dell’art. 2697 c.c. per il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul quantum e per il rigetto dell’istanza di esibizione della documentazione contabile — è pure inammissibile. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; resta distinto il profilo dell’apprezzamento delle prove, spettante al merito (Cass. n. 26739/2024, n. 26769/2018). Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito, tanto più in presenza di una doppia conforme.
Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del ricorso incidentale condizionato; la soccombenza comporta la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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