Credito del factor verso il cedente e ammissione con riserva nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 23024 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito che il factor vanta nei confronti del cedente ha titolo diverso da quello vantato verso il debitore ceduto, fondandosi ordinariamente, salvo rinuncia del cessionario, sull’assunzione della garanzia della solvenza a norma dell’art. 4 legge n. 52/1991. Esso, in quanto sottoposto alla condizione risolutiva dell’adempimento del credito principale garantito, rientra nella categoria dei crediti condizionali di cui all’art. 55, comma 3, L.F. ed è ammissibile con riserva ex art. 96, comma 2, n. 1, L.F. La riserva atipica, non riconducibile alle fattispecie tassative di cui all’art. 96, comma 2, L.F., è illegittima. L’oggetto della riserva è l’adempimento del debitore ceduto, non la mera ammissione del creditore al passivo della procedura concorsuale del medesimo debitore.

Il Fatto

Una società di factoring aveva stipulato un contratto con una società poi fallita, vantando un credito finanziario verso il cedente e un credito commerciale verso il debitore ceduto, a sua volta sottoposto ad amministrazione straordinaria. Il factor si era insinuato al passivo di entrambe le procedure concorsuali.

Il giudice delegato aveva ammesso il credito verso il fallimento del cedente con riserva, condizionandone lo scioglimento all’esito del separato giudizio di opposizione allo stato passivo pendente davanti al tribunale del debitore ceduto. Il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l’opposizione del factor, ritenendo identico il credito fatto valere nelle due procedure. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, attinenti alla natura dei rapporti tra il credito verso il cedente e quello verso il ceduto, e li ritiene fondati. Il giudice di merito aveva apposto una riserva atipica, non riconducibile ad alcuna fattispecie dell’art. 96, comma 2, L.F.

È irrilevante che l’atipicità della riserva sia stata dedotta solo in sede di legittimità: si tratta di questione di puro diritto, non richiedente nuovi accertamenti di fatto, essendo incontroversi i presupposti fattuali (l’insinuazione del factor in entrambe le procedure). Sul punto la Corte richiama Cass. n. 14848/2000.

Il Tribunale aveva fondato la riserva sull’erronea affermazione dell’identità del credito verso ceduto e cedente. Il credito verso il cedente ha invece titolo diverso, fondandosi sull’assunzione della garanzia della solvenza ex art. 4 legge n. 52/1991, salvo rinuncia del cessionario. È proprio la natura di garanzia del credito verso il cedente che determina un legame particolare tra i due crediti.

Ove si estingua, in tutto o in parte, l’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con meccanismo analogo alla condizione risolutiva, senza necessità di attività negoziale del cessionario. In tal senso la Corte richiama Cass. n. 4796/2001, Cass. n. 19358/2024 e, in motivazione, Cass. n. 10092/2020.

Il credito ceduto a scopo di garanzia, ove accertato in concreto, è dunque credito condizionale ex art. 55, comma 3, L.F. e ammissibile con riserva ex art. 96, comma 2, n. 1, L.F., come già affermato da Cass. n. 15080/2018. Cambia però l’oggetto della riserva: esso è l’adempimento del debitore ceduto, non la mera ammissione del creditore al passivo della procedura del medesimo debitore.

Assorbiti il secondo e il quarto motivo, il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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