L’avviso fallimentare non prova il credito concorsuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24880 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso ex art. 207 l. fall., nell’ambito della verificazione dello stato passivo, costituisce un atto dovuto del commissario, privo di natura ricognitiva e finalizzato esclusivamente alla provocatio ad agendum. La sua notifica non implica alcun giudizio preventivo sull’ammissione al passivo né comporta un riconoscimento del credito, con la conseguenza che la mancata contestazione da parte del commissario non può essere assunta come prova del credito. Il ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione del giudicato esterno deve essere autosufficiente, riportando integralmente il testo del giudicato, unitamente alla motivazione e al dispositivo.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, agiva per ottenere l’ammissione allo stato passivo di un credito derivante da una sentenza che aveva accertato la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, rilevando la mancata prova dell’ammontare del credito e la genericità del titolo posto a fondamento della domanda. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errore di fatto e la violazione di legge in relazione alla prova del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha affermato l’inammissibilità della censura relativa all’interpretazione del giudicato esterno per difetto di autosufficienza del ricorso, il quale non riportava il testo integrale della sentenza, con motivazione e dispositivo.
In secondo luogo, la Corte ha precisato la natura dell’avviso ex art. 207 l. fall., qualificandolo come un atto dovuto, meramente informativo e privo di effetti ricognitivi sul credito. La giurisprudenza richiamata ha escluso che la mancata contestazione del commissario possa integrare una prova del credito, essendo l’avviso finalizzato a sollecitare l’iniziativa del creditore nella procedura concorsuale.
La Corte ha quindi confermato l’orientamento secondo cui l’onere di allegazione e prova del credito grava sul creditore, il quale deve dimostrare il quantum richiesto. Non essendovi costituzione della controparte, le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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