Clausola risolutiva espressa inutilizzabile se la parte è inadempiente (Cass. civ. Sez. I n. 23036 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola risolutiva espressa individua convenzionalmente le obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione e attribuisce alla parte il diritto potestativo di sciogliere il contratto con la sola dichiarazione di volersene avvalere, senza dover provare la gravità dell’inadempimento altrui. È però precluso l’esercizio della clausola alla parte che sia essa stessa inadempiente: la pattuizione non deroga ai principi di buona fede e non configura un’ipotesi di responsabilità senza colpa. Resta perciò ammesso l’accertamento sull’imputabilità del comportamento e sulla correttezza dei contraenti, quale apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Quando la clausola non opera, il giudice valuta la gravità dell’inadempimento alla stregua dell’art. 1453 c.c. e dell’art. 1455 c.c.

Il Fatto

Una società mandataria di un’associazione temporanea di imprese convenne in giudizio la stazione appaltante chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della committente, previa eventuale disapplicazione della risoluzione già deliberata da quest’ultima. La committente resistette con domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la legittimità della risoluzione per colpa dell’appaltatore e a escutere le cauzioni prestate dalla compagnia assicuratrice, chiamata in causa.

Il Tribunale, presa atto della dichiarazione di fallimento della mandataria, dichiarò improcedibili le domande incidenti sulla par condicio creditorum e, in via definitiva, accertò la risoluzione per inadempimento della committente. La Corte d’appello confermò nel resto, accogliendo solo il motivo sulla decorrenza di rivalutazione e interessi. Contro la sentenza hanno proposto separati ricorsi la committente e la compagnia assicuratrice, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’errore di sussunzione: la fattispecie andava ricondotta alla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., non alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. La Corte respinge la censura ricostruendo il meccanismo dell’istituto: la clausola elimina l’indagine sull’importanza dell’inadempimento, ma non incide sugli altri principi regolatori della risoluzione.

Il passaggio centrale è che della clausola può avvalersi solo la parte non inadempiente. La pattuizione non comporta deroghe al principio di buona fede, inteso come lealtà e correttezza nell’esecuzione del rapporto, alla luce del quale si valuta il comportamento di entrambi i contraenti. Non è quindi preclusa l’indagine sull’imputabilità e sulla rispondenza del comportamento al canone di buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento sia quanto al legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato inadempimenti imputabili alla stazione appaltante — difetti di progettazione, modalità operative difformi dalle pattuizioni e, soprattutto, mancata emissione del provvedimento di entrata merci. Quest’ultimo impediva l’emissione delle fatture di avanzamento e l’accesso al credito bancario necessario a soddisfare i subappaltatori. Il fatto contestato all’appaltatore risultava così in rapporto di causalità con la condotta della committente e non a lui imputabile.

Esclusa l’operatività della clausola, i giudici hanno esaminato la vicenda alla luce dei principi generali sulla gravità dell’inadempimento, applicando il criterio dell’imputazione unitaria: l’inadempimento va addebitato al contraente che, con il proprio comportamento prevalente, ha alterato il nesso di interdipendenza tra le obbligazioni. La valutazione della gravità è questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per la doppia conforme; il terzo è infondato, poiché l’esame delle riserve è stato compiuto solo come parametro del quantum risarcitorio e la penale non può essere trattenuta dalla parte inadempiente.

Il ricorso della compagnia assicuratrice è parimenti respinto. Il rapporto era stato qualificato con sentenza passata in giudicato come contratto autonomo di garanzia. Il garante che abbia pagato al creditore beneficiario non può agire in ripetizione, salva l’ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia, e può esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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