Riduzione della penale d’ufficio e irrilevanza della domanda di parte (Cass. civ. Sez. II n. 25061 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità attribuito al giudice dall’art. 1384 cod. civ. è espressione di un interesse generale dell’ordinamento e può essere esercitato d’ufficio, anche contro la volontà delle parti e in presenza di patto di irriducibilità. Ne deriva che è del tutto irrilevante stabilire se la parte debitrice abbia introdotto la richiesta di riduzione tempestivamente ovvero se tale domanda integri una inammissibile mutatio libelli. Una volta che si tratti di applicare una penale, la valutazione dei presupposti di riduzione non necessita di essere mediata da iniziative della parte interessata né da specifici oneri di allegazione e prova a suo carico.
Il Fatto
Un promissario acquirente e una società promittente venditrice stipulano un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il promissario adisce il Tribunale chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte, la restituzione degli acconti e, in subordine, la nullità della clausola sulla penale. La promittente venditrice invoca in via riconvenzionale l’operatività della clausola risolutiva espressa e il diritto di trattenere l’importo versato a titolo di penale.
Il primo giudice dichiara risolto il contratto, qualifica come inadempiente il promissario acquirente, riduce la penale e ordina la restituzione del maggiore versato. La Corte d’Appello respinge l’impugnazione della società, che ricorre per cassazione lamentando la tardività della domanda di riduzione, dedotta per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., e la genericità della motivazione sulla sussistenza dei presupposti di riduzione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il motivo sulla motivazione, perché potenzialmente assorbente: riconosciuto il carattere officioso del potere di intervento del giudice sull’entità della penale, diviene ininfluente valutare la tempestività della richiesta di parte.
Sul punto la Corte richiama l’orientamento consolidato inaugurato dalle Sezioni Unite n. 18128/2005, secondo cui il potere di riduzione ad equità, attribuito dall’art. 1384 cod. civ. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio sia per la penale manifestamente eccessiva sia quando la riduzione consegua al parziale adempimento dell’obbligazione principale. Da tale regola deriva che la riduzione opera anche contro la volontà delle parti, in quanto volta a impedire contratti eccessivamente iniqui.
Pertanto la Corte ritiene totalmente irrilevante accertare se la parte debitrice – pacificamente individuata nel promissario acquirente, il cui inadempimento ha determinato l’operatività della clausola risolutiva espressa – abbia introdotto la richiesta di riduzione tempestivamente o se questa integri una mutatio libelli. Il potere del giudice discende direttamente dalla norma, senza necessità di essere mediato da iniziative di parte.
Quanto agli oneri di allegazione e prova, la Corte rileva che la Corte d’Appello ha valorizzato le circostanze di fatto e gli elementi istruttori acquisiti: la sproporzione manifesta tra la somma versata e il prezzo pattuito, il parziale adempimento di una parte significativa della prestazione e l’insussistenza di danni per la promittente, che il giorno successivo alla mancata stipula aveva concluso il contratto con un terzo allo stesso prezzo. Tale valutazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 cod. proc. civ. e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: per un profilo puramente meritale, per l’altro carente di autosufficienza, non essendo trascritta la clausola contrattuale che si assume erroneamente applicata, con violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.