Diritti autodeterminati e onere della domanda nella servitù di passaggio (Cass. civ. Sez. II n. 1904 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti autodeterminati, la cui causa petendi si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte. Il carattere autodeterminato del diritto non esime tuttavia l’attore dall’onere di dedurre almeno il titolo sul quale il diritto reale è fondato, costituendo esso la prova del diritto di cui si chiede l’accertamento. Ne consegue che la fungibilità del titolo, propria dei diritti autodeterminati, non può supplire alla mancata proposizione della domanda di accertamento del diritto vantato. In tema di servitù di passaggio, l’azione volta all’ampliamento dell’accesso al fondo dominante non può prescindere dall’accertamento della titolarità del diritto sul fondo, restando fermo il principio della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, acquirente di un locale ad uso deposito in un fabbricato condominiale, conveniva davanti al Tribunale il condominio e una condomina, chiedendo accertarsi il proprio diritto di proprietà indivisa su un’area cortiliva asseritamente pertinenziale, l’eliminazione delle fioriere che limitavano il parcheggio e la demolizione di un muretto per ampliare l’accesso, oltre al risarcimento per i posti auto non utilizzabili. Il condominio eccepiva il difetto di legittimazione attiva, contestando la proprietà dell’area e deducendo l’aggravamento della servitù ex art. 1067 cod. civ.

Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva quella riconvenzionale di una condomina, condannando il ricorrente a eliminare una porta realizzata sul muro perimetrale. La Corte d’Appello rigettava il gravame principale, dichiarava inammissibili le domande nuove e l’appello incidentale proposto dalla terza chiamata. Proposto ricorso per cassazione con due motivi, il condominio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso non è stato notificato a una delle originarie convenute, contumace in appello. Osserva però che non vi è ragione di disporre l’integrazione del contraddittorio, poiché il ricorso può essere respinto: secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di ricorso prima facie infondato, la fissazione del termine appare superflua, traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. U. n. 6826/2010; Cass. n. 12515/2018; Cass. n. 11287/2018; n. 800/2020).

Nel merito, il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente invoca la giurisprudenza sui diritti autodeterminati, secondo cui la rivendicazione in giudizio si identifica con il diritto stesso e non con il titolo. La Corte conferma tale indirizzo (Cass. n. 23565/2019; Cass. n. 24400/2014), ma ne circoscrive la portata: la Corte d’Appello non ha onerato il ricorrente della prova del titolo costitutivo, avendo invece rilevato che egli non ha mai formulato una domanda specifica di accertamento della servitù, proponendo piuttosto l’accertamento della comproprietà dell’area.

Il carattere autodeterminato del diritto non può dunque supplire alla mancata domanda, poiché la fungibilità del titolo non prescinde dal principio della domanda. La Corte richiama Cass. n. 721/2018, secondo cui anche per i diritti autodeterminati è necessario dedurre il titolo sul quale il diritto reale si fonda, costituendo esso la prova del diritto richiesto. Nella specie tale onere non è stato soddisfatto, poiché la pretesa era incentrata sulla comproprietà dell’area cortiliva, esclusa dalla Corte territoriale con argomentazioni logicamente adeguate.

Il riferimento al carattere autodeterminato ha comunque indotto la Corte d’Appello ad analizzare il titolo, ossia un rogito del 1979, per concludere che le prerogative spettanti quali comproprietari dell’area cortiliva sono diverse da quelle che potrebbero spettare quali titolari della servitù sul fondo del condominio. Neppure risulta impugnato il capo relativo all’apertura della porta, che esclude ogni diritto del ricorrente sull’area cortiliva.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché il ricorrente, contestando la valutazione di aggravamento, chiede un riesame del merito precluso in sede di legittimità. La Corte d’Appello ha recepito le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che evidenzia la pericolosità, per i titolari del fondo servente, dell’eliminazione delle fioriere. Il fondo servente deve garantire il passaggio e non la possibilità di parcheggiare più autovetture a proprio danno, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 1067 cod. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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