Licenziamento del comandante per omessa relazione su evento straordinario di navigazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23032 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comandante di nave che, verificatosi a bordo un evento straordinario della navigazione, ometta la relazione prevista dagli artt. 182 e 304 cod. nav., non avvii la procedura di verificazione di cui all’art. 584 cod. nav. e neghi successivamente il fatto, integra un inadempimento idoneo a recidere il vincolo fiduciario e dunque a fondare il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. L’evento straordinario non coincide con i soli sinistri marittimi, ma ricomprende gli accidenti della navigazione, anche solo sospetti, che impongano approfonditi controlli delle Autorità marittime. In tema di licenziamento, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante per il giudice, salvo che essa preveda una sanzione conservativa per il fatto addebitato; la scala valoriale delle parti sociali costituisce uno dei parametri per riempire di contenuto la clausola generale. Il giudice del lavoro non è vincolato all’accertamento del giudice penale sui medesimi fatti e può ricostruirli autonomamente.

Il Fatto

La società datrice di lavoro intimava il licenziamento disciplinare al comandante di una nave. Nella traversata notturna, tutti i motori principali e i generatori si erano fermati in rapida sequenza: l’unità era rimasta in black out totale, alla deriva e senza governabilità per circa mezz’ora. Al comandante si contestava di non aver avvertito il responsabile della navigazione, di non aver chiamato alcun dipartimento della società, di non aver informato i passeggeri e, giunto in porto, di non aver presentato alcuna relazione alle Autorità, negando anzi l’evento e non annotandolo sul giornale nautico.

Il lavoratore impugnava il recesso. Il Tribunale, in sede sommaria e in opposizione ex legge n. 92 del 2012, rigettava le domande; la Corte d’appello respingeva il reclamo. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a otto motivi, resistito dalla società controricorrente.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, lamentavano il travisamento della prova rispetto a specifici documenti. La Corte ricorda che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre il vizio di lettura prospettata da una parte si fa valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., secondo la distinzione tra fatto processuale e sostanziale (Cass. Sez. Un. n. 5792/2024).

È inammissibile il motivo che proponga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso in sede di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio (Cass. n. 10927/2024). Nella specie i giudici di merito, in situazione di doppia conforme, hanno concordemente ritenuto dimostrate le condotte contestate, valutando le testimonianze in linea con i dati della scatola nera. Il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

Il quinto motivo è infondato. L’evento straordinario di cui agli artt. 182 e 304 cod. nav., che impone la relazione del comandante e l’avvio della procedura di verificazione, non si identifica con i soli sinistri marittimi ma comprende gli accidenti della navigazione, perché la relazione serve a precostituire elementi probatori su fatti anomali (Cass. n. 17015/2018). Nella specie non si trattava di mera anomalia della navigazione, ma di un fatto che avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Il sesto motivo è infondato: il giudice del lavoro non è obbligato a tener conto dell’accertamento del giudicato penale di assoluzione, ma può ricostruire autonomamente i fatti (Cass. n. 12134/2005). Il settimo motivo è inammissibile perché sollecita una rivisitazione del merito.

L’ottavo motivo non è accolto. In tema di licenziamento, non è vincolante la tipizzazione contrattuale, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione conservativa (Cass. n. 8718/2017; Cass. n. 8621/2020; Cass. n. 36427/2023). La Corte territoriale ha escluso che i fatti rientrassero nella fattispecie conservativa dell’art. 39 CCNL Confitarma, ravvisando la giusta causa nella pervicace negazione di fatti costituenti pericolo per la navigazione (Cass. n. 5095/2011). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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