Correzione dell’omessa statuizione sulla distrazione delle spese al difensore antistatario (Cass. civ. Sez. V n. 23054 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dispositivo di un provvedimento di legittimità che ometta di statuire sulla distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta nel controricorso è affetto da errore materiale, correggibile con il procedimento di correzione. La Corte di cassazione, rilevato che la richiesta di distrazione era contenuta nelle conclusioni del controricorso, dispone l’aggiunta dell’espressione omessa dopo la statuizione sulle spese, con annotazione sull’originale. La correzione presuppone un mero scostamento tra quanto richiesto e quanto trasfuso nel dispositivo, restando estranea ogni rivalutazione del giudizio di merito. L’istanza è accolta con la sola aggiunta della clausola di distrazione, senza modifica della statuizione principale.
Il Fatto
Il difensore dei contribuenti ricorrenti presenta istanza di correzione di errore materiale avverso il dispositivo di una precedente ordinanza della Sez. V civile della Corte di cassazione, emessa nel 2021 ad esito del giudizio di legittimazione promosso dall’Agenzia delle entrate.
In quel giudizio il ricorso dell’Amministrazione finanziaria era stato rigettato e la stessa era stata condannata alla rifusione delle spese in favore dei contribuenti. Nel controricorso questi ultimi avevano chiesto la distrazione delle spese in favore del difensore che ne aveva fatto anticipo. Il dispositivo, tuttavia, nulla aveva statuito sul punto, determinando la richiesta di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene l’istanza fondata e meritevole di accoglimento. Il dato dirimente è offerto dalle conclusioni rassegnate dai contribuenti nel controricorso, ove si chiedeva di respingere il ricorso avversario con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo.
Il dispositivo dell’ordinanza n. 19754 del 2021, come rilevato nell’istanza, omette di statuire in punto di distrazione. Si tratta di una divergenza tra la richiesta ritualmente formulata dalla parte e il contenuto del provvedimento, che integra l’errore materiale oggetto di correzione.
Ne consegue che il dispositivo va corretto, disponendo, conformemente a quanto richiesto, la distrazione in favore del difensore. La Corte non rinnova alcuna valutazione sul merito della controversia, ma si limita a ripristinare la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sulla liquidazione delle spese.
Il P.Q.M. dispone pertanto che, dopo l’espressione relativa agli accessori di legge, sia aggiunta la clausola di distrazione in favore del difensore, qualificato come antistatario. La Cancelleria è incaricata dell’annotazione sull’originale, secondo il meccanismo proprio del procedimento di correzione.
Nota della Redazione
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