Prescrizione del danno da tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 20016 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in favore dei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti entro l’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Da quel momento gli aventi diritto, esclusi dal beneficio della borsa di studio riservato ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, hanno acquisito la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento. La circostanza che solo in epoca successiva la giurisprudenza abbia fugato le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva non incide sul decorso della prescrizione, trattandosi di aspetti inidonei a paralizzare la consapevolezza della cristallizzazione della lesione. Non sussiste pertanto alcun contrasto con il principio di effettività del diritto eurounitario, né con l’art. 6 della CEDU, che impone termini di prescrizione ragionevoli e non si oppone al rilievo d’ufficio della loro maturazione.
Il Fatto
I ricorrenti, medici che si erano immatricolati ai corsi di specializzazione medica in un arco temporale compreso tra il 1980 e il 1990, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i dicasteri competenti, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi.
Il Tribunale ha rigettato le domande per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato il rigetto. I medici soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico e articolato motivo e sollecitando, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Il principio invocato dai ricorrenti è, infatti, ormai ius receptum: il termine prescrizionale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. La norma, nel riconoscere la borsa di studio ai soli destinatari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha segnato il momento in cui gli altri aventi diritto hanno acquisito la ragionevole certezza della definitiva inadempienza statale.
Il Collegio respinge l’argomento secondo cui le incertezze giurisprudenziali successive avrebbero differito il dies a quo. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, poiché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali. La natura dell’azione esperibile resta priva di rilievo, data la durata decennale del termine. Quanto alla legittimazione passiva, dalla normativa del 1999 era ragionevolmente desumibile che il destinatario del credito fosse l’amministrazione statale, non l’autonomia universitaria; la chiamata in giudizio di un organo diverso costituisce mera irregolarità sanabile.
La Corte esclude che il d.lgs. n. 257 del 1991 e la successiva disciplina sul trattamento economico degli specializzandi (art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile solo agli iscritti dall’anno accademico 2006-2007) individuino un momento in cui sarebbe stata fissata una remunerazione adeguata, tale da far decorrere da allora la prescrizione. La direttiva n. 93/16 non ha introdotto nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio.
Nessun dubbio interpretativo impone quindi il rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.: la soluzione adottata appare rispettosa del richiamo a termini di prescrizione ragionevoli e conforme alla giurisprudenza eurounitaria. È esclusa anche la violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, poiché il termine decennale non ha impedito l’accesso effettivo al tribunale. La Corte condanna infine i ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità e al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., rilevando la condotta processuale connotata da colpa grave.
Nota della Redazione
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