Merito creditizio e autoresponsabilità del consumatore nel reclamo ex art. 69 c.c.i.i. (Cass. civ. Sez. I n. 20725 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel valutare la diligenza della banca nell’erogazione del credito al consumatore, l’art. 124-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 consente che le informazioni adeguate sul merito creditizio siano fornite dal consumatore stesso, prescrivendo l’acquisizione di ulteriori dati tramite banca dati pertinente solo ove necessario. Ne consegue che non può essere addebitato a negligenza della banca il fatto che le informazioni fornite dal cliente siano risultate non conformi alla realtà, tutte le volte in cui, nelle circostanze concrete, non fosse necessario svolgere indagini esterne. La norma valorizza l’autoresponsabilità del cliente, a fini di agevolazione dell’accesso al credito. L’accertamento sulla sufficienza delle informazioni raccolte costituisce valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, le questioni relative alla tardività delle produzioni documentali dei creditori devono essere specificamente dedotte in ricorso, con l’indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da una debitrice, garantita da fideiussione prestata a garanzia di un mutuo concesso al coniuge. La creditrice ipotecaria ha proposto reclamo contro l’omologazione, contestando la convenienza della proposta, perché la liquidazione dell’immobile ipotecato le avrebbe consentito un soddisfacimento maggiore e più rapido.

La Corte d’Appello ha accolto il reclamo, revocando l’omologazione e condannando la debitrice alle spese. Contro tale sentenza la debitrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La banca si è difesa con controricorso. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 70, comma 3, d.lgs. n. 14 del 2019, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio sul merito creditizio su documenti prodotti tardivamente rispetto al termine assegnato ai creditori. Il motivo è inammissibile: la questione non trova traccia nella motivazione impugnata e la ricorrente non indica se, come e dove l’abbia sollevata nel giudizio di merito, con la specifica indicazione degli atti e dei documenti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Nessuna pertinenza ha, poi, il richiamo all’art. 345 cod. proc. civ., perché l’art. 51, comma 10, c.c.i.i. attribuisce al giudice del reclamo un ampio potere di disporre mezzi di prova anche d’ufficio, e perché la ricorrente lamenta una produzione tardiva davanti al Tribunale, non l’introduzione di nuove prove in reclamo.

Il secondo motivo censura violazione degli artt. 2697 e 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello fondato l’accoglimento su documenti falsi, non riferibili al debitore e tardivamente allegati. È anch’esso inammissibile: sotto la dichiarata violazione della norma sugli oneri probatori, propone una critica all’uso del materiale istruttorio e all’accertamento del fatto, riservato al giudice del merito. Il giudice del reclamo non ha deciso applicando le norme sulla ripartizione dell’onere della prova, ma applicando le pertinenti norme di diritto ai fatti positivamente accertati.

Il terzo motivo censura il giudizio sulla diligenza della banca, sotto il profilo dell’essersi essa fidata delle dichiarazioni del mutuatario pur potendo svolgere agevoli controlli. Depurato dal profilo di inammissibilità, il motivo è infondato. L’art. 124-bis T.U.B. è chiaro nel prevedere che le informazioni adeguate possano essere fornite dal consumatore stesso e che ulteriori informazioni siano ottenute consultando una banca dati solo ove necessario. La norma valorizza l’autoresponsabilità del cliente per agevolare l’erogazione del credito. Resta dunque nel perimetro di legge l’accertamento della Corte territoriale, secondo cui in quelle circostanze non era necessario per la banca svolgere ulteriori indagini esterne, essendosi le informazioni attinte dal cliente rivelate adeguate.

Il quarto motivo critica nel merito il giudizio di non convenienza della proposta rispetto al credito ipotecario, deducendo la maggior favore dell’offerta rateizzata a fronte della liquidazione giudiziale. Il motivo è inammissibile, perché investe la schietta valutazione del fatto, riservata al giudice del merito. La critica è, altresì, incompleta, poiché trascura il fattore tempo, non comparando i tempi prevedibili di soddisfazione in sede giudiziale con il pagamento rateizzato proposto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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