Inammissibile il ricorso straordinario contro la revoca dell’aggiudicazione dell’affitto di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. I n. 23075 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111, comma 7, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche emesso in forma di decreto o di ordinanza, che presenti i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci o incida irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi. Non è pertanto impugnabile il decreto del tribunale fallimentare che si limiti ad accertare l’illegittimità del provvedimento gestorio di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un contratto di affitto di ramo d’azienda, trattandosi di atto provvisorio e suscettibile di modifica. La decisione che non risolve una controversia su diritti soggettivi non è decisoria e il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il Giudice Delegato di un fallimento revocò, con decreto, le aggiudicazioni provvisorie dei contratti di affitto dei rami d’azienda disposte in favore di una società. L’aggiudicataria propose reclamo ex art. 26 l. fall. e il Tribunale, con decreto, revocò il provvedimento impugnato, riconoscendo l’interesse ad agire della reclamante ed escludendo il potere della curatela di revocare ad libitum l’aggiudicazione. Il Tribunale ravvisò comportamenti scorretti della curatela a fronte della condotta collaborativa dell’aggiudicataria, disponibile a superare le criticità e a sottoscrivere i contratti.

La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Nelle more del procedimento, i rami d’azienda sono stati oggetto di vendita coattiva e aggiudicati a un’altra società, previa modifica del programma di liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il ricorso muovendo dalla questione di ammissibilità, che si rivela assorbente. Il ricorrente aveva proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 111 Cost., e la Corte ne verifica i presupposti.

Il ricorso straordinario per cassazione è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia però i caratteri della decisorietà e della definitività. Occorre cioè che il provvedimento pronunci, o comunque incida, irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi. Sul punto la Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità, citando in particolare Cass. 4346/2020 e Cass. 24155/2014.

Nel caso concreto, la curatela ha impugnato il provvedimento del Tribunale che si è limitato ad accertare l’illegittimità del provvedimento del curatore, di natura gestoria, di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un contratto di affitto d’azienda strumentale alla liquidazione del complesso dei beni. Si tratta di atto provvisorio e suscettibile di essere modificato, privo dei requisiti richiesti dall’art. 111 Cost.

La decisione del Tribunale non risolve una controversia su diritti soggettivi, quale poteva essere il diritto al trattenimento o alla restituzione della cauzione versata, né il ricorrente censura la statuizione sulle spese del giudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La Corte dà altresì atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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