Notifica ex art 140 cpc non perfezionata da CAD senza motivi (Cass. civ. Sez. V n. 23076 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo del servizio postale di un atto impositivo, il procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. non si perfeziona quando l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD), restituito al mittente per mancata consegna, non contenga la specifica indicazione delle circostanze di fatto che hanno impedito la consegna al destinatario, limitandosi a riportare l’indirizzo e i timbri di partenza e di restituzione. In difetto di tale indicazione non si forma la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. e la notificazione è nulla. Il principio si pone in continuità con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa.

Il Fatto

La vicenda ha origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento per tributi erariali. L’intimazione di pagamento era stata notificata a mezzo postale con il procedimento dell’art. 140 cod. proc. civ. e l’Amministrazione finanziaria la assumeva quale atto interruttivo della prescrizione.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio, benché la relativa CAD non contenesse il motivo per cui non era stata possibile la consegna della raccomandata al destinatario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della validità della notifica eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. quando l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa sia privo dell’indicazione delle ragioni della mancata consegna. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600/1973.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021: la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, in caso di rifiuto, temporanea assenza o inidoneità di altre persone a ricevere l’atto, può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. La ratio è assicurare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica.

In continuità si colloca Cass. n. 8895 del 18 marzo 2022, secondo cui, quando il destinatario risulti assente anche al momento della consegna della raccomandata informativa e l’ufficiale postale abbia correttamente immesso l’avviso nella cassetta e restituito l’atto al mittente, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni senza ritiro, operando la presunzione ex art. 1335 cod. civ..

Nel caso concreto il Giudice di appello ha enunciato il precedente ma non lo ha correttamente applicato. È incontestato che la CAD, rispedita al mittente per mancata consegna, non conteneva, contrariamente a quanto previsto dall’art. 23 del regolamento postale, la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna, riportando solo l’indirizzo del destinatario e i timbri di partenza e di restituzione.

Tale omissione ha impedito la formazione della presunzione di conoscenza e determina la declaratoria di nullità della notificazione delle cartelle oggetto di giudizio. Il secondo motivo, relativo alla mancata produzione dell’intimazione di pagamento, resta assorbito. La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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