Giurisdizione contabile sull’azione della società in house contro l’agente della riscossione (Cass. Sez. Un. n. 6443 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando l’azione risarcitoria per il mancato tempestivo introito di crediti iscritti a ruolo sia proposta dalla società in house nei confronti dell’agente della riscossione, qualificabile agente contabile. Determinanti sono il carattere pubblico dell’ente per cui il soggetto agisce e la natura pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione, restando irrilevanti la natura privatistica del soggetto affidatario e il titolo giuridico della gestione. La qualificazione dell’attrice come società in house va verificata con riguardo allo statuto vigente al momento delle condotte causative del danno, non a quello esistente alla proposizione della domanda. La domanda può essere riqualificata dal giudice contabile nei limiti del giudizio di conto ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), cod. giust. cont., senza che ciò incida sulla giurisdizione.
Il Fatto
La società di trasporto pubblico locale, partecipata in via esclusiva dall’ente territoriale tramite una holding a sua volta interamente pubblica, ha affidato all’agente della riscossione il recupero di sanzioni amministrative pecuniarie iscritte a ruolo. Il credito non è stato incassato per la mancata notificazione della cartella e la sopravvenuta declaratoria di prescrizione. La società ha quindi citato l’agente davanti al giudice di pace, chiedendo il risarcimento del danno.
L’agente ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario, invocando quella della Corte dei conti. Il Tribunale, in sede di appello, ha escluso la qualifica in house dell’attrice per il periodo rilevante, richiamando un precedente delle Sezioni Unite sui fatti dal 2005 al 2010. La questione arriva così davanti alle Sezioni Unite, che hanno disposto il rinvio in udienza pubblica per un ulteriore approfondimento.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano due profili distinti: la natura pubblica o privata della società attrice e la qualificazione della domanda in rapporto alla giurisdizione contabile.
Sul primo punto, la Corte richiama l’art. 12 d.lgs. n. 175/2016, che devolve alla giurisdizione contabile il danno erariale causato da amministratori e dipendenti delle società in house. La giurisdizione contabile ha natura tendenzialmente generale e riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile. La società risulta totalmente partecipata da una holding interamente pubblica e affidataria in house del servizio di trasporto; essa stessa si è qualificata come tale nel proprio statuto.
La Corte precisa però il criterio temporale: la verifica dei requisiti della società in house deve compiersi con riguardo allo statuto vigente al momento della condotta illecita, non a quello esistente alla proposizione della domanda. La condotta contestata non si esaurisce nella trasmissione del ruolo, ma comprende la mancata riscossione culminata nella declaratoria di prescrizione. Non è contestato che la società abbia operato come in house anche prima delle modifiche statutarie del 2017.
Quanto alla qualifica dell’agente, la Corte ribadisce che la società forma unilateralmente il ruolo e ne affida la riscossione all’agente contabile, che vi provvede per legge e non in forza di un rapporto contrattuale. Ricorrono quindi gli elementi della giurisdizione contabile: natura pubblica dell’ente e del denaro, con maneggio di risorse pubbliche.
La domanda non rientra né nel giudizio di responsabilità erariale, di esclusiva titolarità del Pubblico Ministero contabile, né nel giudizio di conto, non essendo stato depositato il rendiconto. Essa va inquadrata nella categoria residuale e aperta dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica di cui all’art. 172, lett. d), cod. giust. cont., potendo il giudice riqualificarla nei limiti di un giudizio di conto. Il primo motivo è accolto, gli altri restano assorbiti; la sentenza è cassata e le parti rimesse al giudice contabile.
Nota della Redazione
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