Inerenza IVA delle spese per sponsorizzazione sportiva: giudizio qualitativo (Cass. civ. Sez. V n. 23095 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’inerenza di un costo attinente all’attività di impresa non può essere esclusa in ragione della mera sproporzione o incongruità della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e attività d’impresa. Il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, non quantitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico. Le eccessive spese sostenute nella fase iniziale o nel tempo necessario allo sviluppo di un progetto economico — consistente nella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioni ad elevato valore agonistico e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazione conseguita — non costituiscono in sé segnale di incongruità o antieconomicità, neppure quando il progetto fallisca.

Il Fatto

La società, costituita nel 2016 con un oggetto sociale incentrato sullo svolgimento di campagne di sponsorizzazione mediante la partecipazione a regate veliche, richiese il rimborso dell’IVA a credito ex art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. L’Agenzia delle entrate negò il rimborso sostenendo che le spese sopportate e fatturate non fossero inerenti all’attività d’impresa.

Il ricorso della società fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Il giudice regionale valorizzò i costi di predisposizione dell’imbarcazione, largamente superiori alle sponsorizzazioni incassate, i bilanci costantemente in perdita, il ruolo di armatore e timoniere rivestito dal medesimo amministratore delegato e da un altro socio, il capitale esiguo e le passività accumulatesi alla cessazione. Da tali circostanze dedusse che l’attività espletata, sebbene dichiarata di sponsorizzazione, fosse in realtà sportiva e che la stipula dei contratti fosse strumentale all’indebita detrazione dell’IVA.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il concetto di inerenza non trova una definizione giuridica unitaria. Il richiamo all’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 rappresenta un mero contenitore, in cui è prevista l’indeducibilità dei costi estranei all’attività svolta. L’interpretazione tradizionale ha letto l’inerenza come relazione tra spesa e attività d’impresa, rilevando che il costo assume rilievo in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Il Collegio ricostruisce poi l’evoluzione giurisprudenziale. Da un lato si è escluso che l’inerenza trovi conforto nella mera contabilizzazione del costo, incombendo sul contribuente l’onere di allegare la documentazione da cui ricavare l’importo e la coerenza economica della spesa. Dall’altro si è affermato che il principio di inerenza si ricava dalla nozione di reddito d’impresa e non dall’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili (Cass., 11 gennaio 2018, n. 450). Non assume rilievo la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

La Corte avverte tuttavia che l’abbandono dei requisiti di vantaggiosità e congruità non li espelle del tutto dal giudizio di valore. L’antieconomicità e l’incongruità della spesa restano indici rivelativi della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa. Quando l’Amministrazione contesti l’incongruità a fronte di circostanze di fatto che inficino la validità degli elementi dedotti, è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.

Con specifico riguardo al settore, la Corte richiama i principi affermati in tema di sponsorizzazioni, ove l’inerenza va intesa in senso qualitativo come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale (Cass., 7 aprile 2022, n. 11324), e in materia di start up, ove la detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive per le attività preparatorie finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio dell’attività tipica (Cass., 3 ottobre 2018, n. 23994; Cass., 31 agosto 2022, n. 25635; Cass., 12 agosto 2024, n. 22664). Il contribuente resta tenuto a provare i fatti costitutivi del costo e la sua concreta destinazione alla produzione.

Applicando tali principi, il giudice regionale ha privilegiato una valutazione prevalentemente quantitativa dei costi rispetto agli utili, sulla mera constatazione dell’esito infausto dell’iniziativa. Ha così omesso di esaminare il rapporto di coerenza tra costi e attività economica intrapresa e di scandagliare i potenziali benefici che l’iniziativa avrebbe potuto avere quale ritorno di reputazione per attrarre contratti di sponsorizzazione. Il primo motivo è quindi accolto; il secondo, relativo alla motivazione apparente, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

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