Spese del giudizio di rinvio liquidabili direttamente dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 23096 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio investito anche del regolamento delle spese del giudizio di legittimità applica il principio della soccombenza all’esito globale del processo e non ai singoli gradi. Pertanto, riconosciuta la soccombenza della controparte, deve provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. Ove tale statuizione sia omessa e il ricorso per cassazione censuri il quantum della liquidazione senza richiedere ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, può decidere la causa nel merito ex art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., liquidando direttamente anche le spese del giudizio di rinvio.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dalla Regione Campania per la tassa automobilistica relativa a un’autovettura. Dopo una prima pronuncia della Commissione tributaria regionale per la Campania e il conseguente annullamento con rinvio da parte della Sezione Sesta – Sottosezione Tributaria della Corte di cassazione, la causa è stata riassunta davanti al giudice di appello.

Con la sentenza depositata il 28 marzo 2022, n. 2919/11/2022, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, condannando la Regione alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario, senza però liquidare le spese del giudizio di rinvio. La Regione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a due motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Con il primo si denuncia la violazione degli artt. 1, 15, 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 cod. proc. civ. per non essere state liquidate in dispositivo le spese della fase di riassunzione. Con il secondo si censura, sotto il profilo dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sulla medesima voce.

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il giudice del rinvio, rimesso anche del regolamento delle spese di legittimità, deve attenersi alla soccombenza valutata sull’esito globale del processo, e non al risultato dei singoli gradi. Da ciò deriva la possibilità di pervenire a una compensazione, totale o parziale, o persino di condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente. A sostegno richiama, tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 32906 del 2022, Cass., Sez. Lav., n. 13709 del 2024 e Cass., Sez. 1^, n. 5551 del 2025.

Nel caso concreto il giudice del rinvio, pur avendo riconosciuto la soccombenza virtuale legata alla cessazione della materia del contendere, ha omesso di pronunciarsi sulla relativa voce, limitando la liquidazione ai gradi precedenti. L’esito complessivo imponeva invece di condannare la soccombente anche alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio.

La Corte ritiene quindi di poter decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Il principio di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante possa svolgere direttamente le attività richieste. La liquidazione, ancorata a parametri di legge, è compiuta in conformità al d.m. n. 55/2014. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e l’intimata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle già liquidate, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *