Inammissibile per cassazione il motivo che maschera la critica del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3063 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma e implica sempre un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norma e attiene alla valutazione del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. È pertanto inammissibile il motivo che, formalmente prospettato come violazione di legge, censuri in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Parimenti non è riqualificabile come omesso esame di un fatto decisivo il motivo che critichi un documento che i giudici hanno espressamente esaminato.

Il Fatto

Una lavoratrice agricola è stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2009. Dall’accertamento della cancellazione era derivato a suo carico un indebito per prestazioni di disoccupazione erogate nel 2011. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la decadenza della lavoratrice dal diritto di chiedere la reiscrizione negli elenchi.

Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L’INPS ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 e dell’art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011, sostenendo che l’INPS non avesse dato prova della pubblicazione telematica degli elenchi di variazione recanti la cancellazione e contestando la tempestività e l’idoneità del documento prodotto all’atto della costituzione in primo grado.

La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la notificazione telematica del disconoscimento di giornate lavorative, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 nel testo anteriore alla modifica dell’art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020, può riguardare anche giornate relative a iscrizioni in elenchi antecedenti all’entrata in vigore della norma.

Ha poi ribadito il principio consolidato per cui l’inosservanza del termine di centoventi giorni per l’azione giudiziaria a seguito della notifica del provvedimento di cancellazione determina decadenza sostanziale. Questa è sottratta alla sanatoria dell’art. 8 della legge n. 533/1973 e, riguardando materia indisponibile, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato interno.

Nel merito, la Corte ha rilevato che il motivo, pur formalmente deducendo un vizio di violazione di legge, mirava in realtà a censurare l’idoneità probatoria del documento prodotto dall’INPS, che i giudici territoriali avevano reputato utile a dimostrare l’avvenuta pubblicazione degli elenchi e, quindi, la tardività dell’azione. Il motivo incorreva così nella confusione tra fattispecie astratta e fattispecie concreta: la seconda attiene alla tipica valutazione del merito, sottratta al sindacato di legittimità.

La Corte ha escluso che il motivo potesse essere riqualificato come omesso esame di un fatto decisivo, poiché il documento in questione era stato espressamente esaminato dai giudici. Ha altresì escluso la qualificazione come vizio di motivazione ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., che postula l’univoco riferimento alla nullità della decisione per omissione, non bastando la deduzione di violazione di legge o di insufficienza della motivazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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