Doppia ratio decidendi e onere di impugnazione di tutte le autonome ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 14915 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, questa non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. Il ricorrente che ometta di censurare la seconda ratio decidendi rende pertanto inammissibili i motivi che investano soltanto la prima.
Il Fatto
Un ente locale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la decisione di primo grado, che a sua volta aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento IMU 2013.
L’ente ricorrente articola tre motivi: violazione di legge per avere la Commissione regionale ritenuto inammissibile l’appello perché notificato da indirizzo PEC non censito in pubblici elenchi; omesso esame di un fatto decisivo; nullità della sentenza per omessa motivazione. La società resiste con controricorso e deposita memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente le censure e le dichiara inammissibili. La sentenza impugnata, infatti, non riposa su un’unica ragione, ma su una doppia ratio decidendi. La Commissione regionale aveva fondato la declaratoria di inammissibilità dell’appello tanto sull’inesistenza della notifica, per mancato inserimento dell’indirizzo PEC in un registro connotato da pubblica rilevanza, quanto sul mancato deposito della prova dell’avvenuta regolare notificazione dell’atto di appello alla controparte.
Quest’ultima ragione si ancora all’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui, in mancanza di deposito dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione, il ricorso è inammissibile. Tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile per effetto della costituzione del resistente. La norma si applica al giudizio di impugnazione in virtù del rinvio operato dall’art. 53 dello stesso decreto.
La decisione risulta così sorretta da una doppia ratio. Il ricorrente avrebbe dovuto dirigere l’impugnazione anche contro la statuizione processuale di inammissibilità fondata sul difetto probatorio. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, quando la sentenza si regge su ragioni distinte e autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. nn. 4293/2016, 22753/2011).
Divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, essa sarebbe comunque sufficiente a sostenere la decisione, rendendo inutile l’eventuale annullamento per le ragioni censurate. I motivi proposti sono pertanto carenti sotto il profilo dell’ammissibilità, per la mancata censura della seconda ratio decidendi. Il ricorso è rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate e distratte a favore del difensore della controricorrente, antistatario. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Nota della Redazione
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