Spese di sponsorizzazione sportiva dilettantistica e presunzione assoluta (Cass. civ. Sez. V n. 23531 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La norma di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, abrogata dall’art. 52, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 36 del 2021 ma applicabile ratione temporis ai periodi d’imposta anteriori, è disposizione speciale che deroga al regime generale dell’art. 109 del TUIR e stabilisce una presunzione legale assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale presunzione copre la natura pubblicitaria della spesa, la sua inerenza e la sua congruità e non può essere superata dall’Amministrazione finanziaria con rilievi di presunta antieconomicità. La presunzione opera solo se ricorrono i requisiti della natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato, del rispetto del limite quantitativo di spesa, della finalità promozionale dell’immagine e dei prodotti dello sponsor e dell’effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale. Nel giudizio di legittimità non è ammesso sollecitare un riesame del giudizio di fatto espresso dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di tali requisiti.

Il Fatto

La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un contribuente, esercente l’attività di agente di commercio nel settore della vendita di esplosivi industriali, un avviso di accertamento con il quale disconosceva la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno 2005 in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, con conseguenti riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che annullava l’atto impositivo limitatamente al recupero delle spese di sponsorizzazione, ritenendo operante la presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria dei costi, della loro inerenza e congruità. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 109 del TUIR e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Commissione avesse riconosciuto la deducibilità in assenza di prova dell’effettivo svolgimento dell’attività promozionale e dell’inerenza e congruità dei costi.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’art. 90, comma 8 costituisce disposizione speciale derogatoria del regime dell’art. 109 del TUIR e introduce una presunzione assoluta che non può essere contestata sulla base della pretesa antieconomicità dei costi. Ne delimita poi l’ambito applicativo ai quattro requisiti della natura dilettantistica dello sponsorizzato, del limite quantitativo di spesa, della finalità promozionale e dell’effettiva attività promozionale svolta.

La Commissione regionale, ad avviso del Collegio, si è attenuta a tali principi. Essa ha accertato che l’importo complessivo dei costi rientrava nel limite previsto dalla norma, che l’esborso era provato dagli assegni emessi, che l’esecuzione del servizio pubblicitario era provata e che il soggetto sponsorizzato era un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta. Corretta è dunque la riconduzione dei costi nell’ambito previsionale della norma, con operatività della presunzione legale assoluta.

Quanto ai profili di doglianza relativi all’art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte li dichiara inammissibili. La violazione dell’onere probatorio si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere a parte diversa da quella gravata, non quando si censuri l’apprezzamento delle prove. Analogamente, la denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi tassative, non quando si contesti l’errata valutazione del materiale istruttorio. Nel caso di specie l’Agenzia rimproverava in realtà alla Commissione una valutazione inesatta delle emergenze processuali, sollecitando un non consentito riesame del giudizio in fatto.

Quanto al secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., la Corte osserva che le circostanze asseritamente trascurate non sono state ignorate dalla Commissione, che le ha implicitamente ritenute irrilevanti a fronte dell’acclarata operatività della presunzione legale assoluta, preclusiva di ogni ulteriore indagine su natura, inerenza e congruità della spesa. Esse non possono pertanto qualificarsi come fatti decisivi. Il ricorso è conseguentemente respinto, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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