Accessi abusivi alle schede clienti e giusta causa di licenziamento bancario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23186 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento per giusta causa, la valutazione circa la gravità delle infrazioni e la loro attitudine a integrare la giusta causa ex art. 2119 cod. civ. costituisce accertamento di fatto demandato al giudice di merito, incensurabile in cassazione se immune da errori logici o giuridici. È legittimo il licenziamento del dipendente di banca che, per motivi personali e non per finalità di servizio, abbia effettuato reiterati accessi abusivi a schede clienti e a dati riservati. La sola consultazione non autorizzata integra gli estremi del trattamento abusivo dei dati, non essendo necessaria né la successiva utilizzazione delle informazioni né la produzione di un danno. Grava sul datore di lavoro la prova del fatto materiale e dell’elemento psicologico, mentre l’esistenza di una specifica esimente deve essere provata dal lavoratore.

Il Fatto

Una dipendente di un istituto di credito, inquadrata come quadro direttivo e addetta come consulente per le piccole imprese, impugna il licenziamento per giusta causa irrogatole dalla banca. La contestazione disciplinare muove da una segnalazione anonima ricevuta tramite il sistema di whistleblowing, che aveva dato avvio a un’indagine interna e al successivo procedimento.

Il tribunale del lavoro rigetta l’opposizione avverso l’ordinanza che aveva confermato la legittimità del recesso. La Corte d’appello respinge il reclamo principale della lavoratrice, dichiara assorbito quello incidentale della banca e conferma la sentenza. La lavoratrice propone ricorso per cassazione con tre motivi; la banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della tempestività della contestazione. Il termine dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 è governato dal principio di relatività: rileva il momento in cui il datore acquisisce piena conoscenza dei fatti, non quello della loro commissione. Vanno inoltre considerate la complessità degli accertamenti e l’organizzazione aziendale. La Corte d’appello ha accertato che la banca poté conoscere i fatti solo dai primi mesi del 2017 e che le verifiche, per la pluralità di soggetti e comportamenti coinvolti, furono oggettivamente complesse. Si tratta di valutazione di fatto non sindacabile in legittimità.

Il ricorso, sul punto, propone in realtà una censura di fatto: l’esistenza di una doppia conforme preclude il riesame delle questioni attinenti alla valutazione dei fatti, ai sensi dell’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Né rileva la dedotta violazione dell’art. 15 del GDPR, poiché il diritto di accesso ai dati è stato garantito alla lavoratrice nel corso del procedimento disciplinare, ove ha esercitato ampiamente la propria difesa. Il ritardo nella contestazione costituisce vizio del procedimento solo se impedisce una difesa effettiva, evenienza non verificatasi.

Quanto alla giusta causa, la Corte conferma che la violazione dell’obbligo di riservatezza, calata nel delicato contesto dell’attività bancaria, lede il vincolo fiduciario. La sola consultazione non autorizzata di schede clienti integra condotta illecita, anche senza propalazione o utilizzo dei dati, poiché realizza un trattamento abusivo. I dipendenti possono interrogare le schede solo per specifiche ragioni di servizio; la delega ad operare sul conto dei familiari non consente di accedere alla scheda cliente, conoscibile solo da chi compia operazioni di servizio.

Sul piano probatorio, il datore deve provare il fatto materiale e l’elemento psicologico, mentre la deduzione e la prova di una ragione giustificativa dell’accesso compete alla lavoratrice. Accertata l’illiceità della condotta e l’inesistenza di ragioni di servizio, nessuna inversione dell’onere della prova si è verificata. La valutazione della gravità, insindacabile perché ancorata alla ratio dell’art. 2119 cod. civ., fonda il rigetto dei restanti motivi e la conferma del licenziamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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