Spese di lite solidali per entrambi i convenuti soccombenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28347 del 25.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, quando l’opposizione a cartella esattoriale è accolta nei confronti di più convenuti, la condanna alle spese di lite va pronunciata in solido a carico di tutti i soggetti risultati soccombenti, senza che assuma rilievo la riconducibilità causale dell’esito del giudizio all’uno o all’altro. L’eventuale riferimento alla condotta del solo concessionario alla riscossione opera esclusivamente nei rapporti interni tra i coobbligati. Ai fini dell’interesse ad impugnare ex art. 100 cod. proc. civ. è sufficiente la prospettazione di una pluralità di obbligati al pagamento, non potendo il giudice del gravame compiere valutazioni di merito sulla maggiore o minore solvibilità delle parti.
Il Fatto
Un contribuente proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, deducendo il difetto di notifica e la conseguente prescrizione dei crediti. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, compensando le spese nei confronti dell’Istituto previdenziale e condannando alle spese il solo agente della riscossione.
Il contribuente impugnava la sentenza chiedendo la condanna solidale anche dell’Istituto. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, ravvisando l’assenza di un concreto interesse all’impugnazione — non essendo stata provata l’infruttuosa escussione del concessionario, ente pubblico di non dubbia solvibilità — e rilevando che il ricorrente aveva mutato le ragioni originarie dell’impugnazione. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ., e li ritiene entrambi fondati.
Quanto alla compensazione delle spese, la Suprema Corte rileva che non sussistono le condizioni previste dalla disciplina vigente: non ricorre la soccombenza reciproca, né l’assoluta novità della questione, né il mutamento della giurisprudenza, né altre gravi ed eccezionali ragioni. Il ragionamento della Corte territoriale circa la riconducibilità causale dell’esito della lite al solo concessionario non è pertinente, poiché entrambi i convenuti sono risultati soccombenti.
Il motivo che determina l’accoglimento della domanda rileva, secondo la Corte, esclusivamente nei rapporti interni tra i coobbligati, come già affermato da Cass. n. 3105 del 2017. Ne consegue che la solidarietà passiva nella condanna alle spese opera anche nei confronti dell’ente impositore.
La Corte richiama altresì Cass. Sez. Un. n. 7514 del 2022, che ha statuito come la legittimazione a contraddire competa al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado. Tale principio non esclude, ma anzi conferma, la possibilità di una condanna solidale alle spese.
Quanto all’interesse ad impugnare, la Corte afferma che esso si ravvisa già nel fatto di poter contare su due soggetti obbligati al pagamento. Non possono assumere rilievo le ragioni che implicano una valutazione di merito circa la solvibilità delle parti, né può pretendersi la dimostrazione dell’infruttuosa escussione di uno dei coobbligati.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini, alla luce dei principi esposti, il profilo della solidarietà passiva in riferimento alle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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