Autotutela riduttiva e onere probatorio nella plusvalenza da successione (Cass. civ. Sez. V n. 14704 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autotutela tributaria, l’atto con cui l’Ufficio riduce il quantum della pretesa originaria non costituisce una pretesa tributaria nuova, ma una mera riduzione della pretesa precedente e dunque una revoca parziale dell’avviso: esso non soggiace al termine decadenziale dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, che opera solo per le integrazioni o modificazioni in aumento fondate su sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Ai sensi dell’art. 68, comma 2, T.U.I.R., per i terreni acquisiti per successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella denuncia di successione, non la rendita catastale rivalutata alla data di cessione. È inoltre illegittimo porre a carico del contribuente l’allegazione di documenti, quale la denuncia di successione, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, in violazione dell’art. 6, comma 4, legge n. 212/2000.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005, contestando agli eredi di un dante causa una plusvalenza di importo rilevante, assoggettata a tassazione separata, per la vendita di un terreno edificabile. I contribuenti presentavano istanza di autotutela e di accertamento con adesione; l’Ufficio emetteva successivamente un provvedimento di autotutela parziale che rideterminava in diminuzione la plusvalenza e l’imposta.

La C.t.p. accoglieva il ricorso dei contribuenti. In appello la C.t.r. riformava la decisione, accogliendo il gravame dell’Ufficio e condannando il contribuente alle spese. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la sentenza per non aver ritenuto tardiva la notifica del provvedimento di autotutela, qualificandolo come atto “in riforma” soggetto al termine decadenziale dell’accertamento. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la distinzione tra autotutela “controatto” e autotutela “riforma” affermata da Cass. n. 7751 del 2019 e Cass. n. 22019 del 2014.

Il Collegio ha osservato che solo le integrazioni o modificazioni in aumento integrano una pretesa nuova ed esigono l’adozione di un nuovo avviso specificamente motivato. La modifica in diminuzione, invece, si risolve in una mera riduzione della pretesa originaria e in una revoca parziale, non richiedendo alcuna forma o motivazione particolare. Pertanto l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 opera solo nel limite del termine decadenziale e non sussiste alcun nuovo atto impositivo sostitutivo su cui esercitare la giurisdizione.

Con il secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, il ricorrente lamentava che la C.t.r. avesse assunto come prezzo di acquisto il valore catastale rivalutato alla data di cessione anziché il valore dichiarato nella denuncia di successione. La Corte ha ritenuto le censure fondate. L’art. 68, comma 2, T.U.I.R. impone infatti di assumere, per i beni pervenuti per successione, il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati. La sentenza impugnata ha disatteso tale dato normativo e ha argomentato in termini probabilistici, ipotizzando che il valore dichiarato difficilmente avrebbe superato quello catastale: ragionamento ultroneo, poiché il criterio legale prescinde dal confronto tra i due valori.

La Corte ha inoltre ribadito che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, legge n. 212/2000, non possono richiedersi al contribuente documenti già in possesso dell’Amministrazione. La denuncia di successione, oggetto del giudizio, era stata presentata e registrata presso l’Ufficio competente ed era richiamata nell’atto di compravendita: era dunque già nella disponibilità dell’Ufficio. Ha quindi errato la C.t.r. nel pretendere che il contribuente la allegasse.

In conclusione, rigettato il primo motivo e accolti il secondo e il terzo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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