Cessazione della materia del contendere e inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17314 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e la cessazione della materia del contendere. La declaratoria di inammissibilità derivata da tale sopravvenienza non integra il presupposto della sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La ratio della disposizione, infatti, risiede nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché il meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella che sopravvenga per il venir meno dell’interesse a coltivarlo.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 22 gennaio 2019, aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarando l’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’assunzione era avvenuta. In ragione della natura pubblicistica del rapporto, il giudice di appello aveva escluso la conversione a tempo indeterminato e riconosciuto il diritto al risarcimento del danno comunitario, quantificato in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso tale decisione l’Azienda proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso. Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, le parti depositavano istanza congiunta perché la Corte si pronunciasse dichiarando la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto, all’udienza, dell’istanza congiunta delle parti, disponendo conseguentemente in ordine alla cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione, intervenuto per effetto della sopravvenienza rappresentata dalle parti, si traduce sul piano processuale nella declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte affronta quindi il profilo relativo alle conseguenze economiche dell’inammissibilità, soffermandosi sull’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La questione concerne l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato in un caso di inammissibilità non originaria, ma derivata dal sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio esclude che ricorrano le condizioni per l’applicazione della sanzione. Il ragionamento muove dalla ratio della disposizione, individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Il meccanismo sanzionatorio, pertanto, opera in presenza di una inammissibilità originaria del gravame, mentre resta estraneo all’ipotesi in cui l’inammissibilità discenda dalla sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno della conclusione la Corte richiama un proprio precedente, Cass. n. 17562/2020, che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018 e Cass. n. 14782/2018. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.