Azione revocatoria fallimentare e sindacato in cassazione sull’eventus damni (Cass. civ. Sez. I n. 23198 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore che agisce in revocatoria ai sensi dell’art. 66 l.fall. è tenuto a provare, secondo lo schema dell’art. 2901 c.c., il pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni dei creditori già esistenti al momento del compimento dell’atto, poi ammessi al passivo. Il pregiudizio si configura quando il patrimonio del debitore, per effetto dell’atto, diviene sul piano quantitativo o qualitativo tale da rendere impossibile o più incerta e difficile l’integrale soddisfazione di quei crediti. Se l’atto di disposizione è anteriore all’insorgere del credito, il curatore deve dimostrare anche la dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., che postula il dolo specifico del disponente e la conoscenza dell’intento da parte del terzo acquirente a titolo oneroso. L’apprezzamento di tali requisiti è accertamento in fatto, sindacabile in cassazione, in sede di merito, nei soli limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., con rigoroso rispetto degli oneri di specificità imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

Il Fatto

Il fallimento di una società in accomandita semplice è stato esteso a un socio accomandante, la cui responsabilità illimitata è stata accertata per la sua intromissione nella gestione sociale. Il curatore ha convenuto in giudizio il socio poi fallito, la coniuge e il figlio, chiedendo la revoca dell’atto con cui, in data 14.11.2013, il socio aveva costituito a titolo gratuito il diritto di abitazione sull’immobile in favore della coniuge e aveva venduto al figlio, per il prezzo di 400.000,00 euro, la nuda proprietà dello stesso bene.

Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta dai cessionari. Questi hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, dolendosi dell’accertamento dell’eventus damni e della scientia fraudis dell’acquirente, oltre che dell’omesso esame della capienza del patrimonio residuo del debitore.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e ricostruisce anzitutto il vizio deducibile. La sentenza di merito ha compiuto un apprezzamento in fatto; tale valutazione è censurabile in cassazione, in questa sede, solo per il vizio dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che ricorre quando il giudice ometta del tutto l’esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, oppure supponga l’esistenza di un fatto decisivo la cui verità sia incontrastabilmente esclusa.

Resta fermo, ricorda la Corte, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato. Sul piano motivazionale è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o perplessa, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 5792 del 2024.

Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno illustrato con la dovuta specificità la pretesa decisività del fatto asseritamente omesso, cioè la titolarità della quota pari alla metà di un immobile adibito ad albergo e posto a reddito. Non hanno spiegato, in particolare, per quale ragione tale cespite, gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario, avrebbe potuto garantire il rimborso del mutuo e consentire, con il residuo, l’integrale soddisfacimento degli ulteriori creditori. L’art. 360 n. 5 c.p.c. impone di indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui risulta esistente, il “come” e il “quando” della sua contestazione e la decisività.

Sul piano sostanziale la Corte ribadisce la natura derivata dell’azione revocatoria esercitata dal curatore, retta dai requisiti dell’art. 2901 c.c. pur nella peculiarità del contesto concorsuale. Il curatore deve provare il pregiudizio alle ragioni dei creditori; se l’atto è anteriore al sorgere del credito, deve dimostrare la dolosa preordinazione, non bastando la mera consapevolezza del pregiudizio (dolo generico), ma richiedendosi che l’atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell’obbligazione e che il terzo ne fosse consapevole. Richiama, sul punto, Cass. n. 36033 del 2021, n. 26331 del 2008, n. 19515 del 2019, n. 524 del 2023, n. 7201 del 2024 e Sezioni Unite n. 1898 del 2025.

La corte d’appello, conclude il Collegio, si è attenuta a tali principi: accertati in fatto il pregiudizio, la conoscenza della dolosa preordinazione da parte del venditore e dell’acquirente e la finalità elusiva della costituzione gratuita del diritto di abitazione, ha correttamente ritenuto l’atto suscettibile di revoca a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *