Domande assorbite riproponibili nel giudizio di rinvio senza giudicato implicito (Cass. civ. Sez. II n. 26709 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado. Le questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità non sono coperte da giudicato implicito: in caso di accoglimento del ricorso possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio. La domanda risarcitoria o di indebito arricchimento per l’uso esercitato medio tempore in forza di titoli giudiziali travolti dalla cassazione, rimasta assorbita nel riconoscimento del diritto, è pertanto proponibile in sede di rinvio. Il giudice del rinvio deve altresì pronunciare sulla domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza cassata, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
Alcuni condomini di un fabbricato chiedono il riconoscimento del diritto reale di uso dell’area destinata a parcheggio in base alla licenza edilizia, gravata da vincolo di destinazione. La domanda è proposta contro la proprietaria dell’area asservita. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglie la pretesa e dichiara la nullità degli atti di compravendita nella parte in cui riservavano al costruttore la piena proprietà dell’area, rigettando l’eccezione di prescrizione del diritto reale per non uso ventennale.
La ricorrente in cassazione ottiene l’accoglimento del ricorso con sentenza di annullamento con rinvio, limitato alla questione della prescrittibilità del diritto. In sede di rinvio la Corte territoriale dichiara la prescrizione per la gran parte dei condomini, salvo due, e reputa inammissibile la domanda di risarcimento del danno e, in subordine, di indebito arricchimento per l’uso esclusivo dell’area. La questione approda così dinanzi alla Suprema corte.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la decisione di rinvio per violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. e dell’art. 389 c.p.c., sostenendo che le pretese risarcitorie erano rimaste assorbite nella precedente pronuncia d’appello e non erano suscettibili di autonoma impugnazione, né di onere di riproposizione in sede di legittimità.
La Corte ritiene fondato il primo motivo. Il Procuratore generale aveva osservato che la domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo del diritto di uso era stata esplicitamente rigettata e che, mancando una censura sul punto, si sarebbe formato il giudicato. Il rilievo è però superato: la domanda rigettata era quella subordinata, volta a ottenere il corrispettivo ove fosse stata accertata l’esistenza del diritto. La domanda proposta nel giudizio di rinvio ha invece a oggetto il risarcimento del danno per l’uso esercitato in forza dei titoli giudiziali travolti dalla cassazione, presupponendo l’infondatezza della pretesa dei condomini per effetto della prescrizione.
La Corte afferma che, avendo la sentenza del 2015 rigettato l’eccezione di prescrizione, la domanda risarcitoria è rimasta logicamente assorbita nel riconoscimento del diritto. Una volta cassata la sentenza sul punto, la domanda era proponibile nel giudizio di rinvio. Trova applicazione il principio per cui, sulle questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio (Cass. n. 14813/2023; n. 1566/2011).
Quanto all’obiezione dei controricorrenti sulla non esperibilità della pretesa risarcitoria nei loro confronti, la Corte la reputa attinente al merito, non rilevante in questa sede, ove è stato censurato l’error in procedendo della Corte d’appello. Il quarto motivo è parimenti fondato: la domanda di cancellazione non riguardava la trascrizione della domanda giudiziale, ma della sentenza d’appello poi cassata, e su di essa il giudice di rinvio doveva pronunciare, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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