Licenziamento collettivo: criteri di scelta estesi all’intero complesso aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23197 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dettati dall’art. 5 legge n. 223 del 1991 devono essere applicati nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo dell’impresa, e non della sola unità produttiva o del singolo appalto cessato. La delimitazione della platea dei licenziabili è ammessa soltanto in presenza di rami d’azienda caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate. La mera inerenza dei rapporti di lavoro a un appalto non costituisce, di per sé, valida ragione per circoscrivere gli effetti di un esubero strutturale. In assenza di allegazione e prova su specificità professionali, la comparazione deve investire tutti i lavoratori di analoghe professionalità e similare livello.
Il Fatto
I lavoratori, addetti alle pulizie di un ipermercato all’interno di un centro commerciale, avevano prestato servizio senza interruzioni dal 30 luglio 2012 al 29 giugno 2018, alle dipendenze di società diverse succedutesi nel medesimo appalto. Dal 2 gennaio 2017 erano transitati alle dipendenze della società poi ricorrente, a seguito di una procedura di passaggio di cantiere.
I licenziamenti collettivi erano stati intimati all’esito di una procedura ex legge n. 223 del 1991, avviata per la imminente cessazione dell’attività dell’esercizio commerciale. La società aveva comunicato alle parti sociali una tabella contenente solo i nominativi dei sette dipendenti, facendo coincidere la platea dei licenziandi con l’intero organico addetto all’appalto e omettendo ogni comparazione con altri dipendenti. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello, in riforma, aveva dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti per violazione dei criteri di scelta, riconoscendo la tutela indennitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi con cui la ricorrente censurava la violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 223/1991. Il primo motivo denunciava un vizio di extra-petizione, per avere i giudici di merito esteso la comparazione a tutti gli appalti nazionali, mentre la contestazione dei lavoratori sarebbe stata limitata al solo centro commerciale.
Il motivo è respinto: il divieto di ultra o extra-petizione ex art. 112 cod. proc. civ. è violato solo quando il giudice pronunzi oltre i limiti della domanda, su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio. La Corte territoriale si è mantenuta nel perimetro delle richieste, avendo riguardo a risultanze processuali non contestate: la società operava esclusivamente nel settore delle pulizie e occupava circa 1.800 dipendenti su tutto il territorio nazionale, di cui 40 addetti a un altro appalto nello stesso centro commerciale.
Nel merito, i giudici di legittimità confermano che, in assenza di allegazione e prova su specificità professionali del personale addetto all’ipermercato, correttamente è stata esclusa la sussistenza di un valido motivo oggettivo per delimitare la platea ai soli addetti all’appalto cessato. Il principio è ricondotto al precedente Cass. n. 33889/2022: la comparazione deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo, concorrendo lavoratori di analoghe professionalità e similare livello, con deroga possibile solo per specifiche e motivate esigenze aziendali.
La Corte richiama altresì Cass. n. 32387/2019, secondo cui non rileva, per escludere la comparazione con lavoratori di equivalente professionalità addetti a unità non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio esigerebbe un trasferimento, con aggravio di costi: i criteri legali sussidiari non contemplano tra i parametri la sopravvenienza di costi né la dislocazione territoriale delle sedi.
Quanto al richiamo all’art. 4 del CCNL Multiservizi, esso è giudicato non pertinente, perché la disposizione regola le modalità di subentro della nuova impresa alla precedente per scadenza dell’appalto (Cass. n. 5373/2019), non i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Infine, il quinto motivo sulla determinazione dell’indennità ex artt. 3 e 10 D.lgs. n. 23/2015 è dichiarato inammissibile, trattandosi di apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile nei limiti del minimo costituzionale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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