Interpretazione del testamento e institutio ex re certa: apprezzamento di fatto incensurabile (Cass. civ. Sez. II n. 15387 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ovvero una institutio ex re certa, qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto. Deve invece interpretarsi come legato se il testatore abbia voluto attribuire singoli, individuati beni. L’indagine diretta ad accertare l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici di merito e quindi incensurabile in cassazione se congruamente motivato. L’interpretazione della scheda testamentaria, condotta alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., applicabile con gli opportuni adattamenti anche in materia testamentaria, e nel rispetto del canone di conservazione, è anch’essa riservata al giudice di merito.

Il Fatto

La banca conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento due soggetti, chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia e l’inopponibilità della rinuncia all’eredità manifestata da uno di essi, onde potersi soddisfare sui beni che gli sarebbero pervenuti ove avesse accettato. L’eredità era stata invece accettata dall’altro chiamato.

Il Tribunale autorizzava l’attrice ad accettare in luogo e nome del rinunciante, ai sensi dell’art. 524 cod. civ.. La Corte d’Appello di Napoli rigettava gli appelli proposti separatamente dalle parti e poi riuniti. Il rinunciante ricorreva per cassazione, contestando la qualificazione della disposizione testamentaria a suo favore come istituzione di erede anziché come legato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 588 e 1362 e ss. cod. civ., sostenendo che la scheda attribuiva un singolo immobile, senza riferimento alcuno alla volontà di istituirlo erede, e che vige la presunzione per cui l’assegnazione di un bene singolo vale come legato.

La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico, in omaggio al canone di conservazione. L’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota; si interpreta come legato se abbia voluto attribuire singoli, individuati beni.

Il giudice di legittimità rileva che la sentenza gravata è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di ultima volontà. Ha valorizzato il fatto che l’unico bene immobile, cespite di maggior valore dell’asse, era stato attribuito al beneficiario, legato alla testatrice da un rapporto di parentela, e la scelta di ricorrere alla forma del testamento pubblico, accompagnata dalla revoca di ogni altra disposizione testamentaria.

Quanto al riferimento alle pertinenze, la Corte osserva che, a differenza dell’istituzione espressa quale erede, quella ex re certa implica l’attribuzione dei soli beni specificamente individuati, potendo la vis expansiva della quota esplicarsi solo relativamente ai beni sopravvenuti o ignoti al testatore (Cass. Sez. Un. n. 17122/2018). L’esplicito richiamo si imponeva dunque ai fini dell’acquisto.

Infine, il secondo motivo, relativo al rigetto delle istanze istruttorie, è dichiarato inammissibile: la sentenza ha espressamente statuito sulle richieste, ritenendo le circostanze probande irrilevanti. L’eventuale assegnazione di beni mobili a soggetti diversi non esclude l’istituzione del nipote quale erede, potendo la differenziazione patrimoniale far ipotizzare un concorso di institutiones ex re certa. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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