Rito Fornero termine breve da comunicazione PEC anche in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23385 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale disciplinato dalla legge n. 92/2012, il termine breve di sessanta giorni per impugnare con ricorso in cassazione la sentenza della Corte d’appello decorre dalla comunicazione, anche via PEC, del provvedimento da parte della Cancelleria. La deroga al regime generale di cui all’art. 133, comma 2, cod. proc. civ. è espressione di una previsione speciale e non è incisa dalle modifiche alla disciplina generale delle comunicazioni. Il termine semestrale lungo di cui all’art. 327, comma primo, cod. proc. civ. non opera in alternativa a quello breve, ma solo quando la comunicazione manchi o risulti inidonea a far decorrere il termine breve.
Il Fatto
Una lavoratrice impugnava il licenziamento per giusta causa senza preavviso intimatole dalla società datrice di lavoro. Nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 il Tribunale rigettava il ricorso. L’opposizione proposta dalla lavoratrice veniva respinta, e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 76/2024, confermava la decisione di primo grado, ritenendo infondate le censure sulla violazione del principio di immediatezza e sulla sussistenza della giusta causa.
Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società intimata resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità per tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di appello nel rito c.d. Fornero. Il ricorso è stato notificato oltre sessanta giorni dalla comunicazione PEC della sentenza da parte della Cancelleria, in violazione del termine breve dettato dall’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012.
Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato, secondo cui il termine per impugnare decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che deroga al regime generale. Su tale decorrenza non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., che esclude l’idoneità della comunicazione a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., poiché essa attiene al regime generale delle comunicazioni. Il medesimo principio è affermato con riguardo al ricorso per cassazione, in considerazione del tenore testuale dei commi 58 e 62 dell’art. 1 della legge n. 92 citata.
La difesa della ricorrente non contesta la cronologia, ma invoca l’applicabilità del termine lungo in deroga alla normativa, assumendo una lesione dello strumento difensivo. La Corte respinge tale rilievo richiamando l’indirizzo ormai consolidato.
Quanto al profilo temporale, il Collegio precisa che il comma 62 è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 149/2022. L’abrogazione è però ininfluente, poiché l’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, legge n. 197/2022, prevede che le disposizioni si applichino ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il procedimento in esame era pendente a quella data, sicché il comma 62 era ancora applicabile e doveva essere osservato.
Infine, la Corte chiarisce che il termine lungo semestrale di cui all’art. 327, comma primo, cod. proc. civ. non opera in alternativa a quello breve, ma soltanto quando la comunicazione della sentenza manchi o risulti inidonea a far decorrere il termine breve, evenienze non dedotte nella specie. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La definizione in conformità alla proposta comporta l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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