Indennità di servizio penitenziario ai docenti distaccati: no adeguamento automatico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19407 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diverso status giuridico che connota il personale civile dell’amministrazione penitenziaria rispetto agli insegnanti dipendenti da altra amministrazione dello Stato esclude che possa configurarsi una disparità di trattamento lesiva dell’art. 3 Cost. L’indennità di cui all’art. 1 della legge n. 65/1983 resta circoscritta ai dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano servizio negli istituti di prevenzione e di pena, mentre la disciplina dell’art. 2 della medesima legge riguarda autonomamente il personale delle altre amministrazioni. Il giudizio di conformità dell’art. 36 Cost. non si conduce sulla singola voce retributiva, ma sulla retribuzione complessiva, secondo il principio di onnicomprensività. Il parametro dell’art. 97 Cost. non è conferente alle politiche di incremento retributivo, mancando un vincolo funzionale tra retribuzione e buon andamento.
Il Fatto
Alcuni docenti a tempo indeterminato del MIUR, in servizio presso le scuole istituite negli istituti di detenzione e pena, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia per ottenere l’adeguamento e la rivalutazione dell’indennità di servizio penitenziario. Il Tribunale di Roma accoglieva le domande; la Corte d’appello, in riforma, le rigettava dichiarando inammissibili quelle subordinate, in quanto formulate solo nelle conclusioni dell’atto di appello.
La Cassazione, con la sentenza n. 14953/2016, accoglieva i ricorsi e rinviava per l’esame delle domande subordinate di adeguamento. Il giudice del rinvio le rigettava nuovamente, con condanna alle spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 65/1983, che riferisce l’indennità al «personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia». Il testo presuppone la dipendenza dal Ministero della Giustizia e non da altra amministrazione dello Stato. L’art. 2 disciplina invece autonomamente l’indennità per gli agenti di custodia, per il personale civile dell’amministrazione giudiziaria e per il personale delle altre amministrazioni che presta servizio presso gli uffici dell’amministrazione penitenziaria.
Da qui la conseguenza: nessuna lacuna legislativa è configurabile e quindi nessun ricorso all’interpretazione analogica è ammesso. Il sospetto di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 65/1983, già dedotto con riguardo agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non è assistito dalla non manifesta infondatezza. La posizione dei dipendenti civili dell’amministrazione penitenziaria non è equiparabile, per diverso status giuridico, a quella degli insegnanti che operano all’interno degli istituti di prevenzione, dipendenti dal MIUR.
La peculiarità della docenza in luogo di detenzione è già stata valorizzata con il riconoscimento di una particolare indennità, non attribuita agli altri insegnanti. La giurisprudenza costituzionale richiamata — Corte cost. n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004 — conferma che la violazione dell’uguaglianza sussiste solo quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso.
Quanto al profilo retributivo, la Corte ribadisce che il confronto con l’art. 36 Cost. non riguarda la singola componente reddituale, ma la sua incidenza nel complessivo ammontare del trattamento. I ricorrenti non hanno allegato alcunché sull’inadeguatezza globale della retribuzione, limitandosi a contestare l’assenza di un meccanismo perequativo della singola voce. Il principio di onnicomprensività è confermato dalle pronunce Corte cost. n. 27 del 2022, n. 90 del 2019, n. 13 del 2016, n. 178 del 2015.
Infine, il secondo motivo è inammissibile: la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo non corrisponde al paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. Le argomentazioni difensive e il «vario insieme dei materiali di causa» non integrano fatti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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