Assegno sociale e redditi occulti del coniuge: onere probatorio del richiedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14586 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno sociale, disciplinato dall’art. 3, sesto comma, della legge n. 335/1995, il diritto alla prestazione presuppone un stato di bisogno effettivo, desunto dall’assenza o dall’insufficienza dei redditi rispetto al limite di legge. Spetta all’interessato l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo criteri rigorosi, poiché la prestazione esprime solidarietà sociale. Alla formazione del reddito rilevante concorrono i redditi coniugali conseguibili nell’anno solare di riferimento e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli non formalmente dichiarati, in quanto occulti. Ove l’ente eccepisca l’infondatezza della pretesa fornendo elementi contrari, non si configura una inversione dell’onere probatorio, ma una corretta applicazione dell’art. 2697 cod. civ. alla dialettica processuale tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, ultrasessantacinquenne, aveva chiesto nel 2015 il riconoscimento del diritto all’assegno sociale in stato di bisogno. La domanda era stata negata in via amministrativa dall’INPS per la ritenuta disponibilità, propria e del coniuge, di redditi occulti. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano respinto la domanda.
La Corte territoriale aveva rilevato la fittizietà della separazione coniugale, superata da una riconciliazione di fatto, la disponibilità di un compendio immobiliare, la confisca di prevenzione di alcune unità immobiliari e la sproporzione tra redditi dichiarati e incremento patrimoniale documentato, tutti indici di entrate illecite non dichiarate, incompatibili con lo stato di bisogno. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dell’assegno sociale, che richiede, oltre ai requisiti socio-anagrafico ed economico, un requisito reddituale articolato sotto un duplice profilo: soggettivo, dato dai redditi coniugali conseguibili nell’anno solare di riferimento, e oggettivo, rappresentato dai redditi di qualsiasi natura. Il diritto presuppone dunque uno stato di bisogno effettivo, desunto dalla condizione oggettiva di assenza o insufficienza di redditi rispetto al limite di legge.
Spetta all’interessato fornire i dati illustrativi dei requisiti per accedere al beneficio e, in particolare, una prova rigorosa del possesso del requisito reddituale, poiché si tratta di prestazione espressiva di solidarietà sociale. Nel requisito reddituale rilevano aspetti fattuali oggettivi, anche indipendenti da rilievi formali, e la condizione legittimante rileva nella sua mera oggettività, non dovendo lo stato di bisogno essere incolpevole.
La Corte precisa il criterio processuale: ove l’ente, eccepita l’infondatezza della pretesa, fornisca elementi contrari, non si verte in inversione dell’onere probatorio, ma in una corretta applicazione dell’art. 2697 cod. civ. alla dialettica processuale. Il malgoverno dell’onere è denunciabile solo se il giudice di merito ponga a base della decisione prove non dedotte, disattenda prove legali o inverta gli oneri probatori, secondo il principio di Cass. n. 15827 del 2023.
Il primo motivo è inammissibile: sotto il formale richiamo alla violazione di legge, sollecita una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto alle presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., la censura non evidenzia l’illogicità del ragionamento presuntivo, secondo il principio di Cass. n. 5279 del 2020. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché i fatti asseritamente omessi sono stati considerati e il rilievo è insufficiente a dimostrarne la decisività. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento del doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.