Demansionamento, equivalenza in concreto e prova anche presuntiva del danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7209 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di variazioni in peius delle mansioni posto dall’art. 2103 cod. civ. tutela la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro e opera anche quando, nella formale equipollenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano in fatto assegnati compiti sostanzialmente inferiori quanto a contenuto professionale. Nell’indagine sull’equivalenza non basta il riferimento astratto al livello di categoria, occorrendo accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnica del dipendente e ne salvaguardino il livello raggiunto, senza che assuma rilievo la clausola convenzionale di fungibilità. Il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, e liquidato equitativamente assumendo a parametro la retribuzione percepita.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dal lavoratore e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la banca al risarcimento del danno da demansionamento per il periodo compreso tra il 13.03.2012 e il deposito del ricorso originario, liquidandolo nella misura del 30% della retribuzione globale di fatto percepita nel medesimo arco temporale, oltre accessori e spese per metà.
Avverso la sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, articolati sulla prova del danno, sulla quantificazione equitativa e sulla configurabilità stessa del demansionamento. Il lavoratore ha resistito con controricorso. La questione centrale riguarda il rapporto tra equivalenza formale delle mansioni e tutela concreta della professionalità, nonché i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto coperti dal doppio grado.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il quarto e il quinto motivo, che attengono all’an del demansionamento e assumono rilievo logicamente pregiudiziale. Il quarto è respinto per profili di inammissibilità e di infondatezza: la Corte territoriale ha confermato l’accertamento sulla natura demansionante delle mansioni di addetto allo sviluppo, non pienamente sovrapponibili a quelle di direttore di agenzia disimpegnate in precedenza, quanto ad ampiezza dei compiti e carico di responsabilità.
Il direttore di agenzia era addetto a un segmento aziendale con responsabilità funzionale, in posizione sovraordinata rispetto a numerosi dipendenti che dirigeva e controllava; l’addetto allo sviluppo svolgeva invece promozione di servizi e attività propedeutiche all’apertura di conto, senza struttura operativa né risorse sottostanti. La circostanza che entrambe le figure fossero riferibili alla medesima area contrattuale non rileva in senso contrario, poiché la professionalità del direttore era quella espressa dal quarto livello retributivo.
La Corte richiama Sez. Un. n. 25033 del 2006, Cass. n. 1916 del 2015 e Cass. n. 5798 del 2013: il baricentro dell’art. 2103 cod. civ. è la protezione della professionalità acquisita, e l’equivalenza va verificata accertando che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnica del dipendente e ne salvaguardino il livello raggiunto. Il motivo è inoltre inammissibile là dove rimette in discussione le mansioni svolte in fatto, accertamento coperto dal doppio conforme ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022.
Il quinto motivo è infondato: il demansionamento è stato commisurato in concreto alla specifica professionalità pregressa, al contenuto valoriale delle mansioni, al ruolo funzionale e gerarchico e alle responsabilità connesse. La Corte richiama Cass. n. 16594 del 2020 e l’ordinanza n. 28240 del 2018, ribadendo che, pur in presenza dell’accorpamento convenzionale delle mansioni in una medesima qualifica, l’equivalenza va valutata in concreto dal giudice di merito, senza che assuma rilievo la clausola di fungibilità.
Quanto ai primi tre motivi, affrontati unitariamente perché connessi, la Corte li reputa infondati. La Corte d’appello ha ritenuto che il demansionamento abbia compresso il bagaglio professionale del lavoratore, inciso sulle capacità comunicative e organizzative e sull’immagine professionale, protraendosi per circa un anno. La liquidazione equitativa, parametrata alla retribuzione, si allinea a Cass. n. 19923 del 2019 e Cass. n. 12253 del 2015. Gli indizi (qualità e quantità dell’attività, natura della professionalità, durata del demansionamento) sono gravi, precisi e concordanti. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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