Scorrimento della graduatoria e riparto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8452 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso pubblico, la domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, con cui si denuncia l’irregolare scorrimento della graduatoria medesima, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Oggetto del contendere non sono scelte discrezionali della pubblica amministrazione, ma la modalità tecnica di individuazione, nella graduatoria già esistente, di chi debba prevalere al momento dello scorrimento, e dunque il diritto soggettivo all’assunzione. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la contestazione della scelta di attingere alla dirigenza esterna o di indire una nuova procedura, perché investe l’esercizio di un potere discrezionale pubblicistico e organizzativo.
Il Fatto
Una candidata, collocata in posizione utile in una graduatoria concorsuale, agisce in giudizio lamentando che, in sede di scorrimento, siano stati sopravanzati soggetti muniti di punteggio inferiore al suo. Il giudice di primo grado decide nel merito, riconoscendo la giurisdizione ordinaria; la Corte d’Appello, in riforma, declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
La ricorrente propone ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, prospettando due distinte pretese: da un lato l’illegittimità della decisione dell’amministrazione di ricorrere alla dirigenza esterna, dall’altro l’illegittimità delle modalità con cui è stato condotto lo scorrimento della graduatoria già formatasi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il riparto di giurisdizione distinguendo due causae petendi che la ricorrente ha prospettato in modo autonomo, senza vincolo di subordinazione tra loro. Escluso che operino i principi delle Sezioni Unite n. 7822 del 2020 sulla connessione per subordinazione, la pronuncia può riguardare separatamente entrambe le pretese.
Quanto alla prima, la contestazione dell’esercizio di un potere discrezionale pubblicistico ed organizzativo — la scelta di procedere con la dirigenza esterna anziché attingere alla graduatoria — è devoluta al giudice amministrativo. La Corte sottolinea che la rimozione degli atti in cui quella scelta si è manifestata non comporterebbe l’attribuzione del posto alla ricorrente, dovendosi semmai valutare quali nuove determinazioni discrezionali l’amministrazione potrebbe adottare. Né rileva l’asserito superamento dei limiti numerici al ricorso alla dirigenza esterna, circostanza estranea alla decisione di scorrimento e non ostativa ad altre forme di reclutamento o alla rinuncia a ulteriori assunzioni.
La seconda doglianza, invece, è fondata. La denuncia di un irregolare scorrimento non concerne scelte discrezionali, ma solo la modalità tecnica attraverso cui individuare, in una graduatoria già esistente, chi debba prevalere. Viene così in rilievo il diritto soggettivo all’assunzione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, spetta al giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione (Cass. n. 22566 del 2022; Cass. n. 13598 del 2023). A fortiori ciò vale quando oggetto del contendere sia il solo rispetto delle modalità di uno scorrimento già attuato e assunto come irregolare. La tutela resta invece amministrativa quando la pretesa richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’amministrazione ha scelto di indire una nuova procedura o di procedere con altre forme di reclutamento.
Ne segue l’accoglimento del secondo motivo, la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione delle parti, limitatamente alla domanda sulle modalità dello scorrimento, nuovamente al giudice ordinario di secondo grado: in primo grado non vi era stato diniego della giurisdizione ordinaria, ma decisione nel merito.
Nota della Redazione
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