Rottamazione quater e sopravvenuta carenza di interesse: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23602 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi tributari, con il connesso impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione e comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione. L’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., resta però subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti, nonché, per il resistente, all’accettazione dell’ente creditore. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, perché il meccanismo sanzionatorio è volto a colpire le impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo aveva proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dall’Inps per contributi relativi alla Gestione Agricola – lavoratori autonomi ed associati, riferiti al periodo gennaio 2011 – dicembre 2014. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, escludendo lo svolgimento di prevalente attività agricola, poiché il ricorrente risultava impiegato a tempo pieno alle dipendenze di un consorzio di guardie campestri e la ditta era condotta dal figlio.
La Corte d’appello di Bari, in riforma, aveva ritenuto giustificata la pretesa contributiva, sulla base della veste di titolare dell’impresa e dell’attività svolta indirettamente tramite il familiare coadiutore assicurato. Proposto ricorso per cassazione con due motivi, nelle more del giudizio il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei crediti, depositando la relativa documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare e dirimente gli effetti dell’adesione alla definizione agevolata sul giudizio pendente. La questione non attiene al merito della pretesa contributiva, ma alla permanenza dell’interesse a una decisione sul ricorso.
La Corte ricorda il proprio orientamento: in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante l’impegno a rinunciare al giudizio, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore-ricorrente, ovvero per estinzione ex lege qualora egli sia resistente o intimato, ferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere se risulta l’integrale pagamento del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018).
Tale soluzione non è però riproducibile nel caso concreto. Il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 prevede sì l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ma subordina l’estinzione del giudizio all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Nel caso di specie né risulta la prova dei pagamenti né l’accettazione dell’Inps.
Il Collegio esclude inoltre la compatibilità con il giudizio di cassazione della previsione di sospensione dei processi nelle more del pagamento delle somme dovute. L’avvenuta adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio determina dunque la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso, come già affermato in caso analogo dalle Sezioni Unite n. 28182 del 2020.
Infine, la mancata costituzione dell’Inps esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Quanto al contributo unificato aggiuntivo, la Corte esclude che il meccanismo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, diretto a sanzionare le impugnazioni pretestuose o dilatorie, sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 28182 del 2020), con esclusione dei relativi presupposti processuali.
Nota della Redazione
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