Sanzioni lavoro nero: divieto di mutare la norma contestata in giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20725 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, la pubblica amministrazione non può dedurre, a sostegno della propria pretesa punitiva, motivi o circostanze diversi, anche sul piano giuridico, da quelli enunciati nel provvedimento impugnato. L’individuazione della norma di legge violata costituisce requisito di forma e di contenuto del tipico esercizio del potere sanzionatorio. Ne consegue che l’erronea indicazione della disposizione applicata non è un mero errore materiale sanabile con la sua sostituzione nel corso del giudizio. L’opposizione investe infatti la legittimità formale e sostanziale del provvedimento già emesso, e il principio di legalità dell’azione amministrativa impedisce che il thema decidendum venga ricostruito su una base normativa diversa da quella contestata al trasgressore.

Il Fatto

La vicenda riguarda un datore di lavoro domestico cui erano state irrogate sanzioni amministrative per impiego di lavoratore privo del permesso di soggiorno. L’opposizione all’ordinanza ingiunzione veniva respinta in primo grado; la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 34/2020, rigettava a sua volta il gravame. Il giudice di secondo grado riteneva irrilevante la tesi della instaurazione del rapporto in nero nell’interesse della famiglia, escludeva il vizio di motivazione dell’ordinanza — motivabile anche per relationem — e qualificava come errore materiale l’indicazione del quadro normativo, non essendo in dubbio che l’autorità ingiungente avesse inteso applicare la normativa previgente alla legge n. 183/2010.

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con nove motivi, lamentando tra l’altro che a sostegno della pretesa sanzionatoria fosse stata invocata in giudizio una disposizione di contenuto diverso da quella trascritta nell’ingiunzione opposta. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non si costituiva; il ricorrente depositava memoria.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati. Nella specie, la Direzione territoriale del lavoro aveva ammesso di avere motivato in modo erroneo la pretesa sanzionatoria e aveva riformulato ex novo la motivazione dell’ingiunzione, chiedendo l’applicazione di una disposizione di contenuto totalmente diverso. I giudici di merito avevano ricondotto tale sostituzione a un errore materiale non invalidante.

La Corte ribalta questa conclusione. In base al principio di legalità e tipicità dell’attività amministrativa sanzionatoria, l’erronea indicazione della norma non può essere considerata un vizio sanabile tale da consentire, nel corso del giudizio, l’indicazione di una disposizione totalmente diversa da quella che punisce il fatto e che era stata contestata al trasgressore. Il fatto contestato — esercizio irregolare di lavoro domestico — risultava anzi esentato dalla sanzione proprio in base alla norma originariamente richiamata nel provvedimento.

Il divieto imposto alla pubblica amministrazione di mutare la normativa posta a base del fatto contestato è ricavabile, secondo la Corte, dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, quale portato del principio di legalità dell’azione amministrativa: l’opposizione avverso la pretesa sanzionatoria investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento già emesso. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 13263 del 1999, Cass. n. 20038 del 2015, Cass. n. 5675 del 2000 e Cass. n. 14021 del 2002.

Il primo motivo è invece rigettato: nella controversia instaurata con opposizione a ordinanza ingiunzione è inammissibile la chiamata in causa di un terzo, essendo il thema decidendum limitato all’accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell’autore dell’illecito. Il profilo di omesso esame è dichiarato inammissibile per la ricorrenza di una doppia conforme non superata. Gli altri motivi restano assorbiti.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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