Garanzia per vizi: denuncia stragiudiziale interrompe la prescrizione (Cass. civ. Sez. II n. 23775 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, cod. civ., costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, cod. civ., atti idonei a interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi di cui all’art. 1495, comma 3, cod. civ., con l’effetto di far decorrere un nuovo periodo prescrizionale. La valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull’attendibilità dei testi sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità. La dichiarazione del venditore di assenza di vizi, anche se orale, generica e non contestuale alla stipulazione, esclude la facile riconoscibilità dei vizi ex art. 1491 cod. civ. e rende operante la garanzia ex art. 1490 cod. civ..

Il Fatto

La società acquirente conveniva in giudizio la venditrice dopo aver acquistato un complesso industriale, lamentando gravi vizi occulti dell’impianto di refrigerazione. Esperito un accertamento tecnico preventivo, chiedeva la riduzione del prezzo ex art. 1490 cod. civ., oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la venditrice alla restituzione di una somma di denaro. La Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame. La venditrice proponeva quindi ricorso per cassazione con nove motivi, resistito dalla controricorrente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, tutti volti a contestare la valutazione delle prove. Le censure sono inammissibili, perché sollecitano una nuova lettura del compendio istruttorio e ripropongono doglianze già risolte dal giudice di seconde cure.

Sull’attendibilità dei testi, la Corte ribadisce che la scelta tra le risultanze probatorie e il «peso probatorio» delle deposizioni spettano al giudice di merito, il cui giudizio logicamente motivato è insindacabile in sede di legittimità. La mancanza del divieto di testimoniare per i parenti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994, non impone valutazioni aprioristiche di inattendibilità.

Quanto all’art. 232 cod. proc. civ., è coerente con la giurisprudenza equiparare la risposta reticente del legale rappresentante della venditrice al rifiuto di rispondere. La Corte d’Appello, poi, non ha omesso di valutare le prove: il contratto preliminare non era stato prodotto nei termini e la ricorrente aveva rinunciato a ulteriori istanze istruttorie.

Sul quarto, quinto e sesto motivo, il Collegio chiarisce l’equivoco terminologico: la sentenza fonda la decisione sulla garanzia ex art. 1490 cod. civ., non sulla garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod. civ.. Poiché il venditore aveva dichiarato che gli impianti erano esenti da vizi, questi non possono dirsi facilmente riconoscibili ex art. 1491 cod. civ. La dichiarazione è idonea anche se orale, non specifica e non contestuale al contratto.

Infondato è anche il settimo motivo: la clausola di vendita «nello stato materiale e giuridico in cui si trova» è stata correttamente qualificata come clausola di stile, non potendosi valorizzare il comportamento successivo delle parti in assenza del preliminare non prodotto.

Sull’ottavo e nono motivo, la Corte ribadisce che la denuncia dei vizi non è soggetta a forme particolari e può avvenire anche per telefono e in forma generica. Le Sezioni Unite n. 18672 del 2019 hanno affermato che le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore interrompono la prescrizione dell’azione di garanzia, facendo decorrere un nuovo termine. Il Collegio non intende discostarsi da tale principio: il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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