Rigetto per appalto di servizi: accettazione e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 2622 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi, il vizio di omissione di pronuncia ricorre unicamente quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda, inteso come richiesta dotata di contenuto concreto e formulata in conclusione specifica. L’accettazione dell’opera non determina la decadenza dalle contestazioni sul corrispettivo quando tale profilo non sia stato oggetto di autonoma domanda. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. È esclusa invece qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per il pagamento del corrispettivo del servizio di manutenzione degli ascensori, fondato su tre fatture. Il condominio si opponeva e, alla prima udienza, pagava quanto dovuto per due fatture; la causa proseguiva per il corrispettivo della terza. Il Tribunale condannava il condominio al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta.

La società impugnava la decisione in via principale, contestando il mancato riconoscimento degli interessi, l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio sul costo degli interventi, la quantificazione del credito residuo e la compensazione delle spese. Il condominio proponeva appello incidentale, sostenendo che le deposizioni testimoniali non avevano provato l’esecuzione delle opere. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 1688 del 2018, accoglieva parzialmente l’appello principale, rigettava quello incidentale e compensava per metà le spese dei due gradi. La società ricorreva allora per cassazione, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1665, 1666, 1667 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la Corte d’appello pronunciata sulla domanda di accettazione dell’opera e di decadenza dalle eccezioni. Il Collegio lo dichiara infondato: non si configura omissione di pronuncia quando non sia stata proposta una specifica domanda, o capo di domanda, volta ad accertare l’accettazione dell’opera senza riserve. Il punto controverso era ed è la determinazione del corrispettivo, rispetto al quale il profilo dell’accettazione resta estraneo. Richiama sul punto Cass. n. 28308 del 27/11/2017.

Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 1677, 1561 e 1474 cod. civ., sostenendo che, qualificata la fattispecie come appalto di prestazioni continuative di servizi, il prezzo dovuto sarebbe stato quello normalmente praticato in precedenza tra le parti. Il motivo è privo di fondamento. La Corte d’appello aveva rilevato che il consulente non avrebbe potuto stabilire la congruità dei costi in base ai costi orari precedentemente applicati, poiché dalle fatture pregresse non risultava sempre lo stesso costo orario. Inoltre, la ricorrente non aveva avanzato riserve sul quesito conferito al consulente, relativo al prezzario regionale della Camera di Commercio.

Il terzo motivo censurava la motivazione apparente in ordine alle contestazioni sulle conclusioni del consulente circa la determinazione del costo orario. Anche tale motivo è infondato. La Corte d’appello ha motivato il rigetto rilevando che il prezzario regionale non contempla una voce specifica per la manutenzione degli ascensori e ha ritenuto corretta l’applicazione della voce più prossima, sottolineando che l’appellante non aveva indicato quale altra tariffa avrebbe dovuto trovare applicazione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul vizio di motivazione: Sezioni Unite n. 8053/2014, secondo cui è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e le pronunce Sez. U n. 2767 del 2023, Sez. U n. 22232 del 03/11/2016, Sez. U n. 16599 del 2016, Sez. 6-1 n. 6758 del 01/03/2022 e Sez. 6-5 n. 13977 del 23/05/2019. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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