Improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. I n. 18677 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente depositi la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ. deve essere rilevato anche d’ufficio. Il vizio non può ritenersi sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, perché l’improcedibilità trova la propria ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo. Resta fermo che il ricorrente non è tenuto a provare la notifica della sentenza quando non ne abbia fatto uso, dovendo in tal caso rispettare il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio la propria ex compagna di vita avanti il Tribunale di Bologna, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’asserito inadempimento di un accordo di acquisizione di una quota societaria. Secondo la prospettazione, la convenuta si era impegnata ad acquisire una quota minoritaria del capitale di una società in fase di start-up, ma dopo la rottura del rapporto sentimentale aveva preteso la restituzione di una somma, qualificandola come prestito personale e facendo mancare le risorse necessarie all’avvio dell’impresa.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Bologna respingeva l’appello, rilevando la mancata prova del contenuto dell’accordo nei suoi elementi essenziali e del termine di adempimento. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina i motivi di merito, perché rileva in via preliminare una causa di improcedibilità. Il ricorrente non aveva depositato la relazione di notifica della sentenza impugnata, e neppure la controricorrente vi aveva provveduto.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento e osserva che, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente depositi la sola copia autentica priva della relata, il difetto di procedibilità previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. deve essere rilevato anche d’ufficio. La mancata contestazione della controricorrente non produce alcun effetto sanante, perché l’improcedibilità assolve a una funzione sanzionatoria rispetto a un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo.
Il principio è confermato dal richiamo ai precedenti Cass., n. 27313/2024, n. 17014/2024 e SU, n. 21349/2022, che la Corte pone a sostegno della propria decisione.
Nel caso concreto, il ricorrente non indica in ricorso di avere depositato la notifica della sentenza. Inoltre non risulta rispettato il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione: la sentenza è stata pubblicata il 29 giugno 2021, con scadenza al 28 settembre 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 1° ottobre 2021.
La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario, IVA e accessori. Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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