Gestione separata professionista iscritto ad albo e reddito sotto soglia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23773 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo ed anche occasionale, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, oppure ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003. Il requisito dell’abitualità va apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, non come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto, e deve essere accertato in punto di fatto mediante presunzioni ricavabili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta a supporto dell’attività. La percezione di un reddito inferiore alla soglia può rilevare solo quale indizio, da ponderare con gli altri acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito.
Il Fatto
Una libera professionista iscritta all’Albo degli Avvocati riceveva dall’Inps un avviso di addebito per il pagamento di contributi dovuti, per l’anno 2010, alla gestione separata, avendo ella già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa ma non quella soggettiva. La professionista proponeva opposizione e il Tribunale di Messina la accoglieva, ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di iscrizione, il conseguimento di un reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00.
La Corte d’appello di Messina, accogliendo parzialmente il gravame dell’Inps, riteneva invece che la professionista avesse svolto l’attività con carattere di abitualità e fosse quindi tenuta all’iscrizione, nonostante il reddito sotto soglia; rigettava inoltre l’appello incidentale in punto di prescrizione. Avverso tale sentenza la professionista ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo l’inesistenza dell’abitualità e l’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché il difetto di prova da parte dell’Inps.
Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste quando il reddito derivi dall’esercizio abituale, anche non esclusivo o occasionale, di un’attività per cui è prevista l’iscrizione ad un albo, restando fermo che l’abitualità va accertata in fatto mediante presunzioni (iscrizione all’albo, partita IVA, organizzazione materiale), mentre il reddito sotto soglia è solo un indizio da ponderare. Nella specie, la Corte d’appello ha verificato l’abitualità e la continuità dell’esercizio professionale sulla base della presunzione tratta dall’iscrizione all’Ordine, dall’apertura della partita IVA e dalla predisposizione di un’organizzazione di mezzi a supporto dell’attività.
La censura, risolvendosi nella proposta di un diverso apprezzamento dei medesimi fatti, è inammissibile. L’assenza di difese scritte dell’Inps esonera il Collegio dal provvedere sulle spese, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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