Motivazione tautologica sul reciproco inadempimento impone rinvio alla Corte d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 23802 del 24.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., la sentenza di appello che rigetti la domanda risarcitoria limitandosi ad affermare che «manca la prova» dei danni e a richiamare il «reciproco inadempimento» delle parti. Tale motivazione, tautologica e priva di autonoma valutazione critica delle risultanze istruttorie, non assolve alla funzione di esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. La cassazione con rinvio al giudice di merito è pertanto necessaria per la stesura di una motivazione adeguata. È invece inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., la censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. proposta avverso una doppia pronuncia conforme sul punto.
Il Fatto
Una società committente stipula con una società appaltatrice un contratto di appalto per la ristrutturazione di un’area di servizio autostradale. Nel corso dell’esecuzione sorge controversia sull’inclusione, nell’oggetto dell’appalto, delle lavorazioni relative a un impianto GPL, che l’appaltatrice rifiuta di realizzare. La committente contesta inoltre l’incompleto svolgimento di ulteriori lavorazioni e l’ingiustificata detenzione del cantiere.
L’appaltatrice agisce in via monitoria per il pagamento di due fatture, ottenendo i relativi decreti ingiuntivi. La committente propone opposizione e domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno. Il Tribunale conferma i decreti; la Corte d’appello rigetta l’impugnazione, escludendo che l’impianto GPL fosse compreso nell’appalto e affermando l’equivalenza delle condotte e la reciproca elisione delle pretese risarcitorie. La committente ricorre in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione solo apparente. Sotto un primo profilo, la ricorrente censura l’adesione acritica della Corte territoriale alle valutazioni del c.t.u. e alla sentenza di primo grado. Sotto un secondo e distinto profilo, lamenta l’omessa trattazione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
La Corte accoglie il primo motivo limitatamente al secondo profilo. Quanto all’esclusione dell’obbligo di realizzare l’impianto GPL, la motivazione è ritenuta plausibile: al momento dell’indizione della gara i lavori risultavano già affidati ad altra ditta; non era stata stipulata alcuna variante contrattuale; la mera inclusione degli elaborati progettuali tra gli allegati è circostanza neutra, spiegabile con l’esigenza di rappresentare il complesso del progetto.
Viceversa, sul secondo profilo la Corte rileva che il giudice d’appello, da un lato, si limita ad affermare che «manca la prova» dei danni e, dall’altro, pone a fondamento del rigetto il «reciproco inadempimento» delle parti. Si tratta di una motivazione semi inesistente e tautologica, che impone il rinvio alla Corte territoriale per la stesura di una motivazione adeguata.
Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento agli allegati contrattuali, alle manifestazioni di disponibilità dell’appaltatrice e a un asserito travisamento della prova. La Corte lo dichiara inammissibile: opera l’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., essendovi doppia pronuncia conforme sul punto. Ad abundantiam, osserva che la documentazione tecnica è stata valutata e la sua rilevanza interpretativa esclusa in assenza di altri riscontri oggettivi.
Nota della Redazione
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