Appalto, esigibilità del SAL subordinata alla prova della regolarità contributiva (Cass. civ. Sez. II n. 23800 del 24.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che subordina l’esigibilità del pagamento degli acconti di un appalto alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali configura la prova dell’adempimento contributivo come fatto costitutivo del diritto di credito dell’appaltatrice. Su quest’ultima grava, pertanto, il relativo onere della prova. Il giudice di merito che accerta l’insufficienza di tale prova, e che esclude il valore dimostrativo del pagamento di stati di avanzamento successivi, esprime una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Non è ammissibile la produzione in appello dei DURC e della documentazione contributiva che la parte avrebbe potuto e dovuto versare sin dal primo grado.

Il Fatto

Nel 2013 il Tribunale aveva condannato una cooperativa committente al pagamento di oltre 357.000 euro in favore della società appaltatrice, a titolo di corrispettivo del quarto stato di avanzamento lavori, interessi moratori, risarcimento danni e somme per riserve contrattuali. La cooperativa propose appello contestando l’obbligo di pagamento del IV SAL e il riconoscimento degli interessi. La Corte d’appello accolse entrambi i motivi, riducendo la condanna a circa 120.000 euro, sul rilievo che l’attestazione del direttore dei lavori riguardava solo gli oneri assicurativi e non quelli contributivi e previdenziali.

L’appaltatrice ricorre in cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, l’errore sull’esigibilità del credito, l’omessa valutazione della documentazione contributiva prodotta in appello, la conseguente debenza degli interessi moratori e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è rigettato. La clausola dell’art. 7 del contratto di appalto subordinava l’esigibilità degli acconti alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti. Tale previsione configura la prova dell’adempimento contributivo come fatto costitutivo del diritto di credito, il cui onere grava sull’appaltatrice. La Corte territoriale ha accertato, con valutazione di fatto insindacabile, che tale prova non è stata fornita.

La Corte di legittimità sottolinea che l’attestazione del direttore dei lavori era riferita ai soli oneri assicurativi e che il pagamento di stati di avanzamento successivi non costituisce circostanza di per sé idonea a provare l’assolvimento degli oneri per il IV SAL. Il motivo, nel suo complesso, mira a sovrapporre il proprio apprezzamento ricostruttivo a un accertamento di merito coerente e risoluto, non censurabile in cassazione.

Il secondo motivo è rigettato. La nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., applicabile al giudizio, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Poiché l’impresa aveva sostenuto di essere stata in regola sin dall’origine, essa aveva la possibilità e l’onere di fornire la documentazione già in primo grado; la mancata produzione è imputabile a una scelta difensiva.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha potuto non pronunciarsi sulla documentazione tardivamente prodotta, peraltro riferita a periodi successivi a quello controverso. Non sussiste né un vizio di omessa pronuncia, dovendosi intendere il silenzio come implicita declaratoria di inammissibilità, né un omesso esame di un fatto decisivo, poiché un documento inammissibilmente prodotto non costituisce fatto storico oggetto di discussione tra le parti.

Il terzo e il quarto motivo sono rigettati. Essi erano proposti come conseguenza dell’auspicato accoglimento dei primi due: il rigetto dei motivi principali travolge le censure sugli interessi moratori e sulla regolamentazione delle spese. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, con la precisazione del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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