Compenso professionale: prova del pagamento e onere del debitore (Cass. civ. Sez. II n. 17005 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pagamento di compensi professionali, il creditore che agisce per il pagamento del proprio credito è tenuto unicamente a provare il rapporto o il titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre la prova del pagamento, quale fatto estintivo, incombe al debitore. Solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio, la prova della diversa imputazione grava sul creditore. L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo costituisce un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento. Quando il pagamento risulti effettuato mediante assegni o cambiali, compete al debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, dovendosi ogni incertezza risolvere contro il debitore.

Il Fatto

Una professionista chiedeva il pagamento di un compenso di complessivi € 25.923,00 oltre accessori, per attività stragiudiziali e giudiziali svolte in favore di un assistito. Il convenuto deduceva di aver versato plurimi acconti e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione di somme asseritamente trattenute dal difensore.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, liquidando € 10.092,91 previa compensazione dei controcrediti, e reputava indimostrato il pagamento degli acconti. La Corte d’appello di Bologna confermava la decisione, rilevando che l’assistito non aveva contestato lo svolgimento dell’attività professionale e che mancava prova dei versamenti anticipati, essendo generiche le risultanze della prova orale. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’assistito soccombente.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115, 116, 221, 222 c.p.c., 1193 e 2697 c.c., oltre che del D.M. 127/2004, sostenendo che, contestato lo svolgimento delle attività, spettasse alla professionista dimostrare l’effettivo compimento delle prestazioni.

La Corte ha anzitutto rilevato che, trattandosi di sentenza confermativa della pronuncia di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la divergenza. Ha poi ricordato che l’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile, configura un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non ravvisabile quando il fatto rilevante — nella specie il pagamento di acconti — sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché senza dar conto di tutte le risultanze probatorie.

Le doglianze sul calcolo delle spettanze, sul negligente espletamento del mandato e sull’omesso esame di testimonianze e documenti sono state dichiarate inammissibili per novità della censura, non avendo il ricorrente specificato se e quando quei temi fossero stati dibattuti davanti al giudice distrettuale. Non è stato inoltre consentito reiterare il giudizio di inattendibilità del teste, già compiuto dal giudice di merito con motivazione adeguata, incentrata sulla genericità delle deposizioni e sull’assenza di precisi riferimenti temporali.

Quanto all’art. 115 c.p.c., la censura è stata respinta poiché contestava in realtà la valutazione delle prove, attività consentita al giudice dall’art. 116 c.p.c.. La Corte di merito aveva ritenuto che l’assistito, limitandosi ad affermare di aver pagato il dovuto, non avesse contestato l’espletamento delle prestazioni, valutazione non efficacemente censurata. Su tale premessa non veniva in rilievo l’art. 2697 c.c., poiché in caso di non contestazione il fatto dedotto è espunto dal tema di prova.

La sentenza è stata infine ritenuta conforme all’orientamento secondo cui il creditore è tenuto a provare solo il titolo, incombendo al debitore la prova del fatto estintivo, e solo dopo tale dimostrazione esauriente il creditore deve provare la diversa imputazione. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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