Appalto: vizi deducibili dal committente con semplice eccezione (Cass. civ. Sez. II n. 23803 del 24.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di appalto il committente può rifiutare il pagamento del corrispettivo pattuito opponendo le difformità dell’opera, oggetto della garanzia ex artt. 1667 e 1668 cod. civ., anche con una semplice eccezione, senza essere tenuto a proporre domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo o di risoluzione del contratto. L’eccezione di pagamento è pacificamente rilevabile d’ufficio anche in appello. La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza della causa non imputabile, ai fini della rimessione in termini, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Spetta all’appaltatore dimostrare i fatti costitutivi delle voci di credito ulteriori rispetto al corrispettivo.
Il Fatto
Nel 2009 una società di costruzioni conveniva davanti al Tribunale di Campobasso il committente per ottenere il pagamento del corrispettivo residuo di lavori di ristrutturazione, oltre al risarcimento dei danni per la sospensione del cantiere. Deceduto il convenuto, si costituivano i suoi eredi, eccependo l’inadempimento dell’impresa e i vizi dell’opera. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda.
La Corte di appello di Campobasso, in parziale accoglimento dell’appello principale dei committenti, riduceva l’importo dovuto, riconoscendo l’avvenuto pagamento in corso di causa, l’errata inclusione di alcune voci e la fondatezza dell’eccezione di vizi. Rigettava l’appello incidentale dell’appaltatrice. Quest’ultima ricorre in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per asserita caoticità dell’atto di appello. La Corte rigetta: dalla lettura complessiva dell’atto emergono con sufficiente chiarezza le censure, anche in assenza di formale rubricazione, tanto che il giudice di merito si è pronunciato nel merito.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale considerato il versamento un pagamento in corso di causa in assenza di domanda o eccezione di primo grado. Il motivo è rigettato: l’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio anche in appello, e nel caso di specie il versamento era stato allegato sin dalla comparsa di costituzione.
Il terzo motivo censura lo scorporo di voci non documentate e l’inversione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. La Corte rigetta: la motivazione, pur sintetica, individua il fatto decisivo e le relative ragioni, superando la soglia della mera apparenza. Nell’appalto spetta all’appaltatore dimostrare i fatti costitutivi delle voci di credito aggiuntive.
Il quarto motivo investe la rimessione in termini, l’uso della c.t.u. integrativa e il trattamento delle istanze istruttorie. Il terzo profilo è inammissibile per difetto di specificità. Sugli altri, la Corte ribadisce che la valutazione sulla causa non imputabile è incensurabile se motivata, e che il nuovo incarico al c.t.u. fu limitato e svolto in contraddittorio.
Il quinto motivo è dichiarato inammissibile. Il committente può opporre le difformità dell’opera con semplice eccezione, senza domanda riconvenzionale ex art. 1668 cod. civ. La Corte territoriale ha solo adeguato tale regola al caso, aderendo agli elaborati del c.t.u. Il ricorso è rigettato, con obbligo di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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