Prova presuntiva del furto e sindacato di legittimità sull’apprezzamento dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 24030 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compito di valutare la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva, di scegliere i fatti noti posti a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza, nonché di stimare la ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ., appartiene in via esclusiva al giudice di merito. Si tratta di apprezzamenti di fatto ontologicamente discrezionali, sottratti al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivati. È inammissibile, pertanto, la censura che attinga in modo atomistico solo singoli indizi, senza coglierne le sinergiche interferenze, e si risolva nella prospettazione di conseguenze probabilistiche differenti o nella richiesta di una diversa ricostruzione della quaestio facti.
Il Fatto
Un’assicurata domandò giudizialmente la condanna della compagnia al pagamento dell’indennizzo dovuto in forza di una polizza, a seguito di un furto di oggetti di valore, preziosi e contanti perpetrato presso la sua abitazione. Il Tribunale adito, all’esito di varia attività istruttoria e nell’attiva resistenza della società assicuratrice, rigettò la domanda.
In accoglimento dell’appello, la Corte territoriale condannò la compagnia al pagamento della somma di euro 24.210, oltre interessi e spese. La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 5 delle condizioni generali di contratto, oltre a illogicità della motivazione. L’assicurata ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di merito aveva ritenuto dimostrato l’evento assicurato in virtù della denuncia di furto sporta ai Carabinieri il giorno successivo all’occorso, la cui veridicità era stata valutata in base al contenuto intrinseco — la particolareggiata spiegazione delle modalità di intrusione — e ad elementi estrinseci di riscontro, quali i rilievi fotografici dell’effrazione.
Quanto all’oggetto del furto, la prova era stata ravvisata sulla descrizione contenuta nella denuncia, sulle deposizioni testimoniali — ritenute attendibili per indifferenza e analiticità del racconto — in ordine al possesso dei beni e alla mancanza di una cassetta di sicurezza bancaria o di una cassaforte domestica, argomento dal quale era stata desunta la conservazione dei beni nell’abitazione. La decisione si fonda, dunque, sull’apprezzamento combinato, sintetico e sincronico di plurimi fatti indizianti di differente natura, esaminati nelle reciproche interazioni e reputati muniti dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.
La doglianza della ricorrente attinge criticamente la vis praesumptiva soltanto di alcuni di tali fatti, ma in una considerazione singolare e atomistica degli stessi, senza coglierne le sinergiche interferenze. Essa si concreta nella mera prospettazione di conseguenze probabilistiche differenti e si risolve, al fondo, nel sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
La Corte ha poi ribadito che l’evocazione delle disposizioni asseritamente inosservate è impropria e non pertinente. Per monolitico indirizzo ermeneutico, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. rileva solo se il giudice abbia posto a fondamento prove inesistenti, mai acquisite o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; quella dell’art. 116 cod. proc. civ. allorquando si deduca il disconoscimento del principio di libero apprezzamento delle prove; quella dell’art. 2697 cod. civ. solo se l’onere probatorio sia stato attribuito a parte diversa da quella che avrebbe dovuto gravarsene. Fattispecie eccentriche rispetto alla censura articolata.
Infine, quanto alla presunta violazione dell’art. 5 delle condizioni generali di polizza, la mancata riproduzione in ricorso del tenore della clausola preclude lo scrutinio di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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