Spese di lite, compenso unico al difensore di più parti e contumace (Cass. civ. Sez. II n. 1701 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese di lite è ammesso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. Il criterio della soccombenza va riferito alla causa nel suo insieme, con riguardo all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni processuali o di merito. La condanna alla rifusione delle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., non può essere pronunciata a favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato alcuna spesa. In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato è dovuto compenso unico secondo i criteri degli artt. 4 e 8 d.m. n. 55/2014, salva la possibilità di aumento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno e di un’abitazione in un comune sardo, convenne in giudizio la società costruttrice e alcuni aventi causa, lamentando che l’edificio realizzato sul lotto confinante non rispettasse le distanze legali e il limite di altezza previsto dal regolamento edilizio comunale. Chiese la demolizione della costruzione o, in via subordinata, il risarcimento del danno.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, disponendo l’arretramento di una porzione del fabbricato. La Corte d’appello riformò la decisione, rigettando la domanda di riduzione in pristino e condannando l’attore alla rifusione delle spese di entrambi i gradi a favore di ciascuna delle parti convenute. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con tre motivi riferiti esclusivamente alle statuizioni sulle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la qualificazione dell’attore come totalmente soccombente, benché alcune eccezioni dei convenuti fossero state rigettate e fosse rimasta accertata la violazione delle disposizioni sull’altezza degli edifici. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il principio per cui il criterio della soccombenza si riferisce alla causa nel suo insieme e all’esito finale della lite. Poiché entrambe le domande dell’attore — rimozione delle costruzioni e risarcimento — erano state respinte, le controparti dovevano considerarsi vittoriose nei suoi confronti, senza che rilevassero le eccezioni disattese.
Il secondo motivo contestava la condanna alle spese di primo grado a favore di tre convenuti rimasti contumaci in quel grado. La Corte lo ha accolto, affermando che la rifusione delle spese di lite non può avvenire a favore delle parti contumaci, che non le avevano sopportate. La pronuncia che liquida a favore della parte vittoriosa in appello le spese del primo grado, nel quale la stessa era rimasta contumace, è assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del relativo potere: la sentenza è stata quindi cassata senza rinvio sul punto, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Il terzo motivo riguardava la liquidazione delle spese a favore di ciascuno degli appellati, benché cinque di essi fossero difesi dal medesimo avvocato e avessero identica posizione processuale. La Corte ha ritenuto il motivo parzialmente fondato: in tale ipotesi è dovuto compenso unico, senza che rilevi la presentazione di distinti atti difensivi, salva la possibilità di aumento ex art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014. Il motivo è stato invece respinto quanto alle spese di primo grado, perché in quel grado i convenuti si erano costituiti separatamente con difensori diversi.
Decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha liquidato le spese del secondo grado in misura complessiva, con l’aumento del 30% per ciascun appellato ulteriore al primo, previsto dall’art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, condannando gli intimati soccombenti alla rifusione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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