Assegno nucleo familiare: onere probatorio del requisito reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24029 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione — la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale riferito all’intero nucleo familiare. Il requisito reddituale non è mera condizione di erogazione, ma elemento costitutivo del diritto fatto valere, la cui allegazione e dimostrazione integra l’an oltre che il quantum del beneficio. In presenza di una doppia decisione conforme dei gradi di merito, la censura che investe l’accertamento di fatto è inammissibile in sede di legittimità, non potendo il ricorrente dedurre un vizio diverso da quello effettivamente posto a base della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare in relazione a un determinato arco temporale, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, invocando l’applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva 2003/109/CE in materia di assistenza.

Il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di allegazione del requisito reddituale riferito anche al nucleo familiare, quale elemento costitutivo del diritto azionato. La Corte d’appello ha confermato la decisione, disattendendo le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e di sospensione del giudizio in pendenza dello scrutinio di costituzionalità. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 2 della legge n. 153/1988 e all’art. 12 delle preleggi, contestando di aver dovuto produrre un’autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla norma, e sostenendo che il requisito reddituale costituisca solo una condizione per l’erogazione e non un requisito costitutivo del diritto.

La Corte ha ritenuto il motivo, in via preliminare, inammissibile. La censura pone, in realtà, una questione relativa alla mancata attribuzione della corretta efficacia probatoria alla documentazione reddituale, ossia un accertamento di fatto, in presenza di una doppia decisione conforme dei gradi di merito, con preclusione della possibilità di dedurre il relativo vizio.

Inoltre, la censura incentrata su presunte violazioni di legge non si confronta con l’effettiva questione posta a base della decisione d’appello, attinente alla mancata dimostrazione del reddito percepito per fruire della provvidenza. Il ricorrente omette altresì di riportare la dichiarazione reddituale nella parte di interesse, così non ponendo questa Corte in condizione di valutarne la fondatezza.

Nel merito, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 16710/2022, 6953/2023, 8973/2014), secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’attività lavorativa e del requisito reddituale. Nella specie, la Corte d’appello ha accertato la mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente nel paese di provenienza all’epoca della domanda.

Al rigetto del ricorso conseguono la condanna alle spese di lite e l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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