Domanda di arricchimento senza causa ammessa nella memoria ex art. 183 cod. (Cass. civ. Sez. II n. 21821 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di arricchimento senza causa proposta con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. è ammissibile quando attiene alla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, trattandosi di domanda connessa per incompatibilità a quella originariamente formulata. La modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo, purché la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi processuali. Ciò che consente di distinguere la domanda ammessa da quella riconvenzionale è il carattere della teleologica complanarità: il diritto introdotto deve correre tra le stesse parti e tendere, almeno in parte, all’utilità finale già avuta di mira con l’iniziativa giudiziale.
Il Fatto
Gli attori convenivano davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Impresa, la società e altri soggetti, chiedendo accertarsi l’avvenuto trasferimento della proprietà di quote societarie da un defunto familiare, avendo essi corrisposto il prezzo dell’acquisto. Il Tribunale, disposta CTU grafologica e rilevato che l’accordo di vendita era apocrifo, dichiarava inammissibili ed infondate le domande attoree e affermava la tardività della domanda subordinata di restituzione delle somme versate.
La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame, riteneva non tardiva la domanda di restituzione formulata dagli appellanti nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., riconosceva provati i versamenti e condannava la ricorrente, erede universale, alla restituzione delle somme, qualificate come indebite ex art. 2041 cod. civ. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ. Sostiene che la proposizione della domanda di restituzione in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ. introduca una domanda nuova, ampliando il thema decidendum in contrasto con il principio che vieta di proporre in tale sede domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto.
Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali. Tale lettura risulta rispettosa dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché della stabilità delle decisioni e dell’effettività della tutela.
Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 12310 del 15.06.2015, che hanno affermato l’ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta in via subordinata con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale, trattandosi di domanda connessa per incompatibilità a quella inizialmente formulata. Il principio è stato ribadito da successive decisioni, tra cui Sezioni Unite n. 22404 del 13.09.2018 e Sez. VI n. 18546 del 2020.
Ciò che rende ammissibile l’introduzione di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere è il carattere della teleologica complanarità: il diritto introdotto deve attenere alla medesima vicenda sostanziale, correre tra le stesse parti e tendere all’utilità finale già avuta di mira, risultando incompatibile con il diritto originariamente dedotto. Nel caso concreto, entrambe le domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale e sono legate da un rapporto di connessione di incompatibilità logica che giustifica il simultaneus processus. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.