Caso fortuito e disattenzione della vittima escludono la responsabilità del custode (Cass. civ. Sez. III n. 24071 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva: è sufficiente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno, mentre grava sul custode la prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere anche in un comportamento della vittima, ove questa, violando il generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno. In tal caso, quando la condotta del danneggiato costituisce un’evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, il nesso causale si interrompe e il custode è esonerato da responsabilità. È irrilevante che il comportamento della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Il Fatto
La ricorrente convenne in giudizio la gestrice di un esercizio commerciale per l’accertamento della responsabilità, ex art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., nel sinistro occorsole all’uscita dal punto vendita, allorché scivolò su uno scivolo in muratura e cadde, riportando lesioni. La convenuta chiamò in causa la società titolare dell’esercizio; questa, a sua volta, chiamò la compagnia assicurativa sulla base di una polizza multirischi stipulata per conto di chi spetta ex art. 1891 cod. civ..
Il Tribunale rigettò la domanda attorea, reputando il caso sussumibile nell’art. 2051 cod. civ. ma individuando la custodia in capo a terzi estranei al giudizio. La Corte d’appello rigettò l’appello, accogliendo però la diversa lettura secondo cui la condotta imprudente della danneggiata aveva integrato il caso fortuito ed era stata causa esclusiva dell’evento.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il regime della responsabilità del custode richiamando Cass., Sez. Un., n. 20943/2022, che ha ribadito la natura oggettiva — e non presunta — della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.. Per la sua configurazione è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, fatto naturale, del terzo o della vittima, connotato da imprevedibilità e inevitabilità.
Il Collegio individua quindi i criteri applicativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8346/2024; Cass. n. 1404/2025). Quando il caso fortuito è costituito dalla condotta della vittima occorre valutare in che misura questa avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, se abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, e se il suo comportamento sia consistito in un’evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Su queste basi il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello, pur senza accertare il potere di signoria di fatto sulla cosa, ha ritenuto integrata la prova del caso fortuito in forza della disattenzione della danneggiata, idonea a interrompere il nesso causale. La pregressa conoscenza dei luoghi, la violazione del dovere di cautela e l’irrilevanza dell’astratta prevedibilità depongono per la correttezza della valutazione in iure.
Il primo motivo è infondato, perché la motivazione dell’appello è conforme al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014): non era necessario descrivere l’analitica dinamica del sinistro. Il terzo motivo è inammissibile, poiché investe una valutazione fattuale sul nesso causale riservata al giudice del merito. Il quarto e il quinto motivo sono infondati, perché tutti i fatti dedotti mancano di decisività, risultando assorbiti dall’accertata disattenzione della vittima.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.