Simulazione del contratto di società e riqualificazione della cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 1257 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le censure che, pur formalmente denunciate come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., sollecitano in realtà una diversa valutazione della vicenda storica e un difforme apprezzamento delle risultanze istruttorie, sono inammissibili in sede di legittimità. Il giudice di merito è titolare del potere discrezionale di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra gli elementi probatori, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti. Il controllo di legittimità non riesamina il merito, ma verifica la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni, salvo che il ragionamento decisorio risulti intrinsecamente implausibile, così da essere meramente apparente. La formale denuncia di errori di diritto non può tradursi nella richiesta di un nuovo giudizio sul fatto.

Il Fatto

Una contribuente, esercente la professione di farmacista, riceveva la notifica di un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria, per il periodo d’imposta 2009, contestava una maggiore IRPEF di rilevante importo, oltre interessi e sanzioni. La rettifica scaturiva dalla modifica del regime di tassazione di una plusvalenza relativa alla cessione della farmacia, con epurazione di alcuni costi ritenuti non giustificati.

Secondo l’Ufficio, attraverso il conferimento dell’azienda individuale a una società di persone e la successiva cessione dell’intera quota di partecipazione, la contribuente aveva precostituito gli strumenti per simulare una plusvalenza da partecipazione, meno onerosa, in luogo della plusvalenza da cessione d’azienda. Il ricorso della contribuente veniva rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione Tributaria regionale. Proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro mezzi.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, trattati congiuntamente per connessione oggettiva, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente censurava l’operato dei giudici di merito nella parte in cui avevano ritenuto che l’operazione complessa, costituita dalla costituzione di società, dal conferimento dell’impresa individuale e dalla cessione delle quote, fosse sintomatica di una simulazione del contratto costitutivo, finalizzata a dichiarare una plusvalenza da partecipazione invece che da cessione d’azienda.

La Corte osserva che le censure si risolvono in contestazioni di fatto, volte a ottenere una pronuncia che, mediante una nuova valutazione degli elementi già esaminati, escluda il negozio simulato ed accerti al più un’evasione d’imposta. L’iter logico dei giudici di seconda istanza, del resto, risulta adeguatamente chiaro, anche in relazione all’aggiramento del limite normativo in tema di cessione e acquisto di farmacie.

Sul piano dei principi, il provvedimento ricorda che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, implicando un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito e può essere censurata, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione.

Il ricorso per cassazione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva individuare le fonti del convincimento e scegliere le risultanze più idonee. Il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. va interpretato, secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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