Notifica a mezzo posta e decadenza: rileva la spedizione per il notificante (Cass. civ. Sez. V n. 7565 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria a mezzo posta, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione comporta che, per il notificante, gli effetti decorrono dalla spedizione dell’atto con raccomandata e non dalla consegna. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella di conoscenza dell’atto da parte del contribuente. In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, senza che sia necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva accolto l’appello della contribuente dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2004, avente ad oggetto un terreno edificabile sito nel Comune di Guidonia Montecelio. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva invece respinto il ricorso della contribuente.
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione propone ricorso per cassazione con tre motivi. La contribuente resiste con controricorso, eccependo l’invalidità della prima notifica dell’avviso e la tardività della seconda, intervenuta oltre il termine quinquennale di decadenza. La questione centrale diviene quindi la verifica del momento in cui la notifica deve ritenersi perfezionata e della sua idoneità a interrompere la decadenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della decorrenza degli effetti della notifica per il notificante. Richiamando le Sezioni Unite n. 40543 del 2021, il Collegio ribadisce che il principio di scissione soggettiva degli effetti opera anche per gli atti tributari, in forza del richiamo all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Non ostano a tale conclusione né la natura recettizia degli atti impositivi, né la qualità del soggetto deputato alla notifica.
Su questa base, la notifica dell’accertamento risulta effettuata entro il termine dei cinque anni, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado. Il Collegio richiama sul punto la Sez. V n. 30966 del 2021, secondo cui, in materia di ICI, il termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 decorre, per ciascun periodo d’imposta, dall’anno successivo a quello di riferimento.
Quanto al perfezionamento, la notifica risulta compiuta per giacenza. Nel testo si legge l’annotazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza e l’indicazione della data di spedizione della raccomandata informativa di deposito. La Corte precisa che non è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, in linea con la giurisprudenza consolidata richiamata (Sez. V n. 10131 del 2020).
Il Collegio osserva che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. Viene richiamata la Corte cost. n. 175 del 2018, che ha ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, essendo il bilanciamento degli interessi assicurato dalla facoltà di richiedere la rimessione in termini ove il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile.
Ne deriva che il ricorso introduttivo, depositato in data successiva, è tardivo rispetto al termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. La seconda raccomandata risulta inviata dal Comune per mera cortesia, non perché l’ente avesse ritenuto invalida la prima notifica. La sentenza è pertanto cassata con dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Nota della Redazione
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