Scorrimento della graduatoria e giurisdizione ordinaria sul diritto all’assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13931 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con cui il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all’assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria. Ove invece l’affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale anziché attingere alla graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, perché investe l’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.

Il Fatto

Una candidata, utilmente collocata nella graduatoria di un concorso già espletato, conveniva in giudizio l’ANAC chiedendo la condanna dell’amministrazione alla propria assunzione quale dirigente di seconda fascia, oltre alla corresponsione del trattamento economico spettante per il servizio non prestato e al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Tribunale di Roma e, in grado d’appello, la Corte d’Appello di Roma rigettavano la domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Corte territoriale riteneva estranea alla giurisdizione ordinaria la pretesa azionata, perché discrezionale il provvedimento con cui l’amministrazione si determina a non avvalersi dello scorrimento della graduatoria e a indire un nuovo concorso, configurandosi l’assunzione per scorrimento come mero interesse legittimo. Avverso tale decisione la candidata proponeva ricorso per cassazione; l’ANAC resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente principale denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la controversia avrebbe potuto essere devoluta al giudice amministrativo solo a fronte di un provvedimento espresso con cui l’amministrazione avesse disposto di non avvalersi dello scorrimento della graduatoria già espletata.

Il Collegio ha preliminarmente rilevato di essere delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10.9.2018, rientrando essa, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni su cui si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Nel merito, il motivo è stato giudicato infondato alla stregua dell’orientamento consolidato di legittimità, richiamato da Cass. n. 22566/2022 e Cass. n. 21607/2019. Secondo tale indirizzo, il discrimine non è l’esistenza di un provvedimento espresso di diniego dello scorrimento, ma la natura della situazione giuridica fatta valere.

Spetta al giudice ordinario la causa con cui il candidato utilmente collocato in graduatoria faccia valere il proprio diritto all’assunzione contestando le modalità di scorrimento. Quando invece l’affermazione di quel diritto richiede la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’amministrazione ha scelto di indire una nuova procedura concorsuale, la controversia investe l’esercizio del potere di organizzazione degli uffici e appartiene al giudice amministrativo.

Il ricorso principale è stato pertanto rigettato. Ne è conseguito l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’ANAC, con cui, per il caso di accoglimento, si ribadiva la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza, con condanna della ricorrente principale e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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